Art. 24. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati); b) legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati"); c) legge regionale 18 luglio 1989, n. 28 (integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 recante "autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati"); d) legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria); e) legge regionale 10 maggio 1993, n. 19 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 30 luglio 1999 MORI