Art. 24.
                        Abrogazione di norme
    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
      a) legge  regionale  31  dicembre 1986, n. 38 (autorizzazione e
   vigilanza sui presidi sanitari privati);
      b) legge  regionale  24  novembre  1988,  n.  62  (modifiche ed
   integrazioni   alla  legge  regionale  31  dicembre  1986,  n.  38
   "autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati");
      c) legge  regionale  18  luglio  1989,  n.  28  (integrazioni e
   modifiche  alla  legge  regionale  31 dicembre 1986, n. 38 recante
   "autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati");
      d) legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di
   autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per
   soggetti  che  necessitano  di  particolare  assistenza  sociale o
   socio-sanitaria);
      e) legge   regionale  10  maggio  1993,  n.  19  (modifiche  ed
   integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 29).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
   ufficiale  della  Regione.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di
   osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 30 luglio 1999
                                MORI