Art. 3.
                   Procedure per l'autorizzazione
    1.    Le    strutture   di   cui   all'art.   2   sono   soggette
all'autorizzazione  del  comune  di  ubicazione,  nel  caso  di nuova
costruzione,  esercizio  di  attivita', adattamento di strutture gia'
esistenti  e  loro  diverso  utilizzo,  ampliamento,  trasformazione,
trasferimento in altra sede.
    2.  Il  comune adotta i provvedimenti di competenza entro novanta
giorni  dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di
compatibilita'  del  progetto presentato, effettuata dalla Regione ai
sensi  della vigente normativa nonche' sulla base del parere espresso
dalle   commissioni   per   l'autorizzazione,  secondo  le  procedure
stabilite dall'art. 5.
    3.  Per  i  fini  di  cui  ai commi 1 e 2, i soggetti interessati
indirizzano  al  comune  in  cui  e'  ubicata la struttura domanda di
autorizzazione,    corredata    dalla    documentazione   prescritta,
inoltrandone copia alla Regione.
    4.  La  Regione  e la commissione per l'autorizzazione provvedono
rispettivamente   alla   verifica   di  compatibilita'  del  progetto
presentato   ed   all'espressione   del   prescritto   parere   entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.
    5.  Il  provvedimento  adottato  dal  comune  e'  comunicato alla
Regione e all'azienda U.S.L. competente per territorio.
    6.  In  caso  di  diniego  di  autorizzazione  o  di prescrizioni
contestate,  su  richiesta dell'interessato, la domanda e' oggetto di
riesame    nei    sessanta   giorni   successivi   all'adozione   del
provvedimento.
    7.  Ogni  trasferimento della titolarita' del presidio, anche per
quelli  autorizzati  ai  sensi  del  comma  1, deve essere comunicato
mediante autocertificazione, entro trenta giorni, al comune il quale,
previa  verifica  dei  requisiti soggettivi, provvede all'adeguamento
della  titolarita'  dell'autorizzazione nei successivi trenta giorni.
Decorso inutilmente il termine, il provvedimento si intende assentito
e   il   responsabile  del  procedimento  provvede  a  comunicare  al
richiedente l'avvenuto assenso.
    8.  Gli  eredi dell'autorizzato, in forma personale o societaria,
hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio
fino  al rilascio dell'autorizzazione intestata al nuovo titolare, da
richiedersi  entro novanta giorni dal decesso del titolare. Il comune
provvede nei termini e con le modalita' di cui al comma 7.
    9.  Ogni variazione dei requisiti risultanti dal provvedimento di
autorizzazione deve essere comunicata al comune entro trenta giorni.
    10. I soggetti che intendono esercitare attivita' riconducibili a
piu'  di  un  presidio  fra quelli indicati all'art. 2, sono tenuti a
chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi.