Art. 3. Procedure per l'autorizzazione 1. Le strutture di cui all'art. 2 sono soggette all'autorizzazione del comune di ubicazione, nel caso di nuova costruzione, esercizio di attivita', adattamento di strutture gia' esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede. 2. Il comune adotta i provvedimenti di competenza entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di compatibilita' del progetto presentato, effettuata dalla Regione ai sensi della vigente normativa nonche' sulla base del parere espresso dalle commissioni per l'autorizzazione, secondo le procedure stabilite dall'art. 5. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati indirizzano al comune in cui e' ubicata la struttura domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione prescritta, inoltrandone copia alla Regione. 4. La Regione e la commissione per l'autorizzazione provvedono rispettivamente alla verifica di compatibilita' del progetto presentato ed all'espressione del prescritto parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. 5. Il provvedimento adottato dal comune e' comunicato alla Regione e all'azienda U.S.L. competente per territorio. 6. In caso di diniego di autorizzazione o di prescrizioni contestate, su richiesta dell'interessato, la domanda e' oggetto di riesame nei sessanta giorni successivi all'adozione del provvedimento. 7. Ogni trasferimento della titolarita' del presidio, anche per quelli autorizzati ai sensi del comma 1, deve essere comunicato mediante autocertificazione, entro trenta giorni, al comune il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi, provvede all'adeguamento della titolarita' dell'autorizzazione nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il provvedimento si intende assentito e il responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente l'avvenuto assenso. 8. Gli eredi dell'autorizzato, in forma personale o societaria, hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio fino al rilascio dell'autorizzazione intestata al nuovo titolare, da richiedersi entro novanta giorni dal decesso del titolare. Il comune provvede nei termini e con le modalita' di cui al comma 7. 9. Ogni variazione dei requisiti risultanti dal provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata al comune entro trenta giorni. 10. I soggetti che intendono esercitare attivita' riconducibili a piu' di un presidio fra quelli indicati all'art. 2, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi.