Art. 4.
         Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
    1.  I  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed organizzativi per
ottenere  l'autorizzazione  all'esercizio delle attivita' di cui alla
presente legge sono stabiliti ai sensi della normativa vigente.
    2.  Il  consiglio  regionale  provvede  a  coordinare i requisiti
contenuti  nei vigenti provvedimenti regionali con quelli individuati
a  livello  nazionale,  stabilendone modalita' applicative di maggior
dettaglio e specificazione.