Art. 4. Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge sono stabiliti ai sensi della normativa vigente. 2. Il consiglio regionale provvede a coordinare i requisiti contenuti nei vigenti provvedimenti regionali con quelli individuati a livello nazionale, stabilendone modalita' applicative di maggior dettaglio e specificazione.