Art. 5.
         Accertamento dei requisiti, autorizzazione, revoca
    1.  All'accertamento  e alla verifica del possesso dei requisiti,
provvedono  le commissioni per l'autorizzazione, istituite dal comune
nel cui territorio e' ubicato il presidio richiedente.
    2.  Le  commissioni, i cui componenti sono designati dall'azienda
USL,  sono  formate da personale dell'Area dipartimentale prevenzione
e,   secondo  la  tipologia  del  presidio,  da  personale  dell'Area
dipartimentale  attivita' di assistenza sanitaria - socio sanitaria e
di  riabilitazione,  oppure, nel caso delle strutture di cui all'art.
2,  comma  2  lettere  a), b) e c), da personale medico esperto delle
funzioni organizzative e tecniche ospedaliere.
    3.  Per l'accertamento dei requisiti dei presidi socio-sanitari e
sociali, le commissioni sono integrate da un esperto designato, entro
trenta  giorni  dalla  richiesta,  dalle  zone  previste  dalla legge
regionale n. 30/1998.
    4.  Le commissioni per l'autorizzazione effettuano l'accertamento
tecnico,  sulla  base  dei  progetti  e della restante documentazione
presentata  dal  soggetto  richiedente.  A  tal  fine, le commissioni
attivano  verifiche ispettive nel termine di dieci giorni dall'inizio
dell'esercizio   dell'attivita'  o  dal  completamento  delle  opere,
qualora  si  tratti di nuova costruzione, ampliamento, trasferimento,
diverso utilizzo di strutture esistenti.
    5. Il provvedimento di autorizzazione e' revocato nei casi in cui
le  opere compiute o le attivita' esercitate, nonostante richiesta di
adeguamento,  non  risultino  conformi ai contenuti del provvedimento
stesso.
    6.  La  giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni dalla data di
entrata  in vigore della presente legge, definisce i criteri e adotta
uno  schema  tipo per l'accertamento tecnico, al fine di garantire il
coordinamento e l'uniformita' sul territorio regionale.