Art. 5. Accertamento dei requisiti, autorizzazione, revoca 1. All'accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti, provvedono le commissioni per l'autorizzazione, istituite dal comune nel cui territorio e' ubicato il presidio richiedente. 2. Le commissioni, i cui componenti sono designati dall'azienda USL, sono formate da personale dell'Area dipartimentale prevenzione e, secondo la tipologia del presidio, da personale dell'Area dipartimentale attivita' di assistenza sanitaria - socio sanitaria e di riabilitazione, oppure, nel caso delle strutture di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b) e c), da personale medico esperto delle funzioni organizzative e tecniche ospedaliere. 3. Per l'accertamento dei requisiti dei presidi socio-sanitari e sociali, le commissioni sono integrate da un esperto designato, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle zone previste dalla legge regionale n. 30/1998. 4. Le commissioni per l'autorizzazione effettuano l'accertamento tecnico, sulla base dei progetti e della restante documentazione presentata dal soggetto richiedente. A tal fine, le commissioni attivano verifiche ispettive nel termine di dieci giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attivita' o dal completamento delle opere, qualora si tratti di nuova costruzione, ampliamento, trasferimento, diverso utilizzo di strutture esistenti. 5. Il provvedimento di autorizzazione e' revocato nei casi in cui le opere compiute o le attivita' esercitate, nonostante richiesta di adeguamento, non risultino conformi ai contenuti del provvedimento stesso. 6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e adotta uno schema tipo per l'accertamento tecnico, al fine di garantire il coordinamento e l'uniformita' sul territorio regionale.