Art. 6.
Adeguamento  ai  requisiti dei presidi sanitari e socio-sanitari gia'
                             autorizzati
    1. I presidi. sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, gia'
autorizzati  al  funzionamento  alla  data di entrata in vigore della
presente   legge,   devono   adeguarsi   ai   requisiti  strutturali,
tecnologici  ed  organizzativi,  previsti  dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, entro i tempi di seguito indicati:
      a) un anno per i requisiti organizzativi;
      b) tre   anni   per   i   requisiti   relativi  alle  dotazioni
tecnologiche;
      c) cinque  anni  per  i  requisiti strutturali impiantistici. I
suddetti  termini  decorrono  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge.
    2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  i  rappresentanti  legali  dei  presidi  sanitari e
socio-sanitari, pubblici e privati, certificano al comune il possesso
di  tutti i requisiti minimi, oppure, nel caso di carenza, presentano
un   programma   di   adeguamento,   contenente  l'indicazione  degli
interventi da realizzare, correlati ai rispettivi tempi.
    3.  Il comune, acquisita la valutazione tecnica delle commissioni
di  cui  all'art. 5  sulla sussistenza dei requisiti e sull'eventuale
programma   di   adeguamento,  comunica  alla  struttura  interessata
l'approvazione  del  programma,  o i rilievi allo stesso, indicando i
termini per l'adeguamento.
    4.  Per  gli  ulteriori  requisiti  di  cui  all'art. 2, comma 1,
lettera  dd)  della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo
per  la  razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale e per
l'adozione   di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
funzionamento  del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 502), si provvedera' ai sensi dei
decreti legislativi attuativi della citata legge.