Art. 6. Adeguamento ai requisiti dei presidi sanitari e socio-sanitari gia' autorizzati 1. I presidi. sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, gia' autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, entro i tempi di seguito indicati: a) un anno per i requisiti organizzativi; b) tre anni per i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche; c) cinque anni per i requisiti strutturali impiantistici. I suddetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali dei presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, certificano al comune il possesso di tutti i requisiti minimi, oppure, nel caso di carenza, presentano un programma di adeguamento, contenente l'indicazione degli interventi da realizzare, correlati ai rispettivi tempi. 3. Il comune, acquisita la valutazione tecnica delle commissioni di cui all'art. 5 sulla sussistenza dei requisiti e sull'eventuale programma di adeguamento, comunica alla struttura interessata l'approvazione del programma, o i rilievi allo stesso, indicando i termini per l'adeguamento. 4. Per gli ulteriori requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera dd) della legge 30 novembre 1998, n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), si provvedera' ai sensi dei decreti legislativi attuativi della citata legge.