Art. 7.
                 Proroga autorizzazioni provvisorie
    1.   Le   autorizzazioni   provvisorie   rilasciate   ai  presidi
socio-sanitari  e sociali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale
10  novembre  1992,  n.  29  (norme  in  materia  di autorizzazione e
vigilanza  sulle  strutture  pubbliche  e  private  per  soggetti che
necessitano  di  particolare  assistenza  sociale o socio-sanitaria),
sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.