Art. 7. Proroga autorizzazioni provvisorie 1. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai presidi socio-sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria), sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.