Art. 8. Verifica dei requisiti e vigilanza 1. Il comune, utilizzando le commissioni di cui all'art. 5, provvede ad accertare il perdurante rispetto dei requisiti, almeno una volta ogni triennio. 2. Se nel corso dell'attivita' di verifica di cui al comma 1 viene accertata la carenza di uno o piu' requisiti, il sindaco, qualora sussistano motivi di grave pregiudizio per la salute degli assistiti, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' e adotta ogni provvedimento per assicurare la continuita' assistenziale. Negli altri casi ordina alla struttura interessata, assegnando un congruo termine, l'adeguamento ai requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il sindaco dispone la sospensione dell'attivita'. Il provvedimento di sospensione e' comunicato alla Regione. L'attivita' puo' riprendere soltanto a seguito di nuovo accertamento tecnico della commissione per l'autorizzazione, che attesti il ripristino dei requisiti.