Art. 8.
                 Verifica dei requisiti e vigilanza
    1.  Il  comune,  utilizzando  le  commissioni  di cui all'art. 5,
provvede  ad  accertare  il perdurante rispetto dei requisiti, almeno
una volta ogni triennio.
    2.  Se  nel  corso  dell'attivita'  di verifica di cui al comma 1
viene  accertata  la  carenza  di  uno  o piu' requisiti, il sindaco,
qualora  sussistano  motivi  di grave pregiudizio per la salute degli
assistiti,  dispone  l'immediata  sospensione dell'attivita' e adotta
ogni provvedimento per assicurare la continuita' assistenziale. Negli
altri  casi  ordina alla struttura interessata, assegnando un congruo
termine,  l'adeguamento  ai requisiti mancanti. Trascorso inutilmente
tale  termine,  il  sindaco dispone la sospensione dell'attivita'. Il
provvedimento  di sospensione e' comunicato alla Regione. L'attivita'
puo'  riprendere  soltanto  a  seguito  di nuovo accertamento tecnico
della commissione per l'autorizzazione, che attesti il ripristino dei
requisiti.