Art. 9. S a n z i o n i 1. A tutti i presidi e soggetti elencati all'art. 2, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o di difformita' dei requisiti rispetto all'attivita' autorizzata, il sindaco assegna un congruo termine per la rimozione delle irregolarita' riscontrate e commina, anche in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, le seguenti sanzioni amministrative: a) da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 per lo svolgimento di una delle attivita' disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione; b) da L. 1.800.000 a L. 18.000.000 per lo svolgimento di una delle attivita' disciplinate dalla presente legge in mancanza di uno o piu' requisiti; c) da L. 1.500.000 a L. 15.000.000 per l'attivazione di un presidio extra ospedaliero di cui alla presente legge con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato; d) da L. 1.500.000 a L. 15.000.000 per la non adeguata ottemperanza alla cura e all'assistenza degli ospiti, secondo le indicazioni cliniche, farmacologiche, di tutela e accudimento personale previste dal piano di assistenza personalizzato; e) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per omessa comunicazione di trasferimento della titolarita' del presidio, ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8. 2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate. 3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il comune attiva le procedure di sospensione e di revoca. La durata del provvedimento di sospensione varia da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi. 4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono comunicati alla Regione contestualmente alla loro adozione.