Art. 9.
                           S a n z i o n i
    1.  A  tutti i presidi e soggetti elencati all'art. 2, in caso di
violazione  delle  norme  di cui alla presente legge o di difformita'
dei  requisiti rispetto all'attivita' autorizzata, il sindaco assegna
un congruo termine per la rimozione delle irregolarita' riscontrate e
commina,  anche  in  concorso  con  le  sanzioni penali eventualmente
previste, le seguenti sanzioni amministrative:
      a) da  L.  2.000.000  a L. 20.000.000 per lo svolgimento di una
delle attivita' disciplinate dalla presente legge senza la prescritta
autorizzazione;
      b) da  L.  1.800.000  a L. 18.000.000 per lo svolgimento di una
delle  attivita' disciplinate dalla presente legge in mancanza di uno
o piu' requisiti;
      c) da  L.  1.500.000  a  L.  15.000.000 per l'attivazione di un
presidio  extra  ospedaliero di cui alla presente legge con un numero
di posti letto superiore a quello autorizzato;
      d) da  L.  1.500.000  a  L.  15.000.000  per  la  non  adeguata
ottemperanza  alla  cura  e  all'assistenza  degli ospiti, secondo le
indicazioni   cliniche,   farmacologiche,  di  tutela  e  accudimento
personale previste dal piano di assistenza personalizzato;
      e) da  L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per omessa comunicazione di
trasferimento  della  titolarita' del presidio, ai sensi dell'art. 3,
commi 7 e 8.
    2.  In  caso  di  recidiva,  le  sanzioni  di cui al comma 1 sono
raddoppiate.
    3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il
comune  attiva le procedure di sospensione e di revoca. La durata del
provvedimento  di  sospensione  varia  da  un minimo di un mese ad un
massimo di tre mesi.
    4.  I  provvedimenti  di  cui ai commi precedenti sono comunicati
alla Regione contestualmente alla loro adozione.