Art. 2. 1. L'art. 1 della presente legge trova applicazione anche per le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 4006 del 10 settembre 1990. 2. Le istanze di tutti coloro che risulteranno aver acquistato l'immobile in data successiva al termine previsto per la presentazione delle domande, fissato dall'avviso pubblico richiamato al comma precedente, verranno collocate, ricorrendone tutti gli altri presupposti, in apposita specifica graduatoria aggiuntiva delle domande ammissibili e i benefici della legge regionale dell'11 maggio 1990, n. 22, verranno concessi solo dopo aver esaurito tutte le altre graduatorie.