Art. 2.
 
  1. L'art. 1 della presente legge trova applicazione  anche  per  le
istanze  presentate  a  seguito  dell'avviso pubblico approvato dalla
giunta regionale con deliberazione n. 4006 del 10 settembre 1990.
  2. Le istanze di tutti  coloro  che  risulteranno  aver  acquistato
l'immobile   in   data   successiva   al   termine  previsto  per  la
presentazione delle domande, fissato dall'avviso pubblico  richiamato
al comma precedente, verranno collocate, ricorrendone tutti gli altri
presupposti,  in  apposita  specifica  graduatoria  aggiuntiva  delle
domande ammissibili e i benefici della legge regionale dell'11 maggio
1990, n. 22, verranno concessi solo dopo aver esaurito tutte le altre
graduatorie.