Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Il contributo per le finalita' del comma 1 dell'art. 1, e' concesso a: a) pescatori singoli o imprenditori di pesca, in attivita' di esercizio, coperti da polizza infortuni, conseguenti ad eventi di cui al comma 1 dell'art. 1, per le sole ore di lavoro comprese le operazioni di imbarco e sbarco e imbarcati su natanti in armamento iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli; b) imprese di pesca, cooperative o societa' di armamento, proprietarie di natanti iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli, e coperte da polizze assicurative per danni ai natanti causati da eventi di cui all'art. 1, comma 1; c) imprese di pesca, cooperative o societa' di armamento, proprietarie di impianti di acquacoltura, molluschicoltura o itticoltura in genere, iscritte presso l'ufficio marittimo di Termoli o nei registri prefettizi, del tribunale e della CC.II.AA. e coperte da polizze assicurative di cui ai punti c) e d) del comma 1 del precedente art. 2; 2. Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, la qualita' di pescatore o imprenditore di pesca, in attivita' di esercizio, e' provata da apposita certificazione da cui risulti l'iscrizione nei registri previsti dagli articoli 9 e 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, nonche' da dichiarazione rilasciata dall'Autorita' marittima di Termoli e per le cooperative o societa' dall'iscrizione nel registro prefettizio, del tribunale e della CC.II.AA.