Art. 3.
                        Soggetti beneficiari
 
  1.  Il  contributo  per  le  finalita'  del comma 1 dell'art. 1, e'
concesso a:
   a) pescatori singoli o imprenditori  di  pesca,  in  attivita'  di
esercizio, coperti da polizza infortuni, conseguenti ad eventi di cui
al  comma  1  dell'art.  1,  per  le  sole  ore di lavoro comprese le
operazioni di imbarco e sbarco e imbarcati su  natanti  in  armamento
iscritti presso l'ufficio marittimo di Termoli;
   b)   imprese  di  pesca,  cooperative  o  societa'  di  armamento,
proprietarie  di  natanti  iscritti  presso  l'ufficio  marittimo  di
Termoli,  e  coperte  da  polizze  assicurative  per danni ai natanti
causati da eventi di cui all'art. 1, comma 1;
   c)   imprese  di  pesca,  cooperative  o  societa'  di  armamento,
proprietarie  di  impianti  di   acquacoltura,   molluschicoltura   o
itticoltura in genere, iscritte presso l'ufficio marittimo di Termoli
o  nei registri prefettizi, del tribunale e della CC.II.AA. e coperte
da polizze assicurative di cui ai punti c)  e  d)  del  comma  1  del
precedente art. 2;
  2.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, comma 1, la qualita' di
pescatore o imprenditore di pesca,  in  attivita'  di  esercizio,  e'
provata  da  apposita  certificazione da cui risulti l'iscrizione nei
registri previsti dagli articoli 9 e 11 della legge 14  luglio  1965,
n.  963, nonche' da dichiarazione rilasciata dall'Autorita' marittima
di Termoli e  per  le  cooperative  o  societa'  dall'iscrizione  nel
registro prefettizio, del tribunale e della CC.II.AA.