Art. 8.
                          Norma transitoria
 
  1.  I  procedimenti  pendenti  alla data di entrata in vigore della
legge saranno istruiti e finanziati  secondo  le  modalita'  previste
dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 23.
  2. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 23 restera' in vigore fino
alla  liquidazione  ed  al  pagamento  dei  contributi  dovuti per le
istanze ad essa relative e presentate prima  dell'entrata  in  vigore
della presente legge.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiuque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
   Campobasso, 3 agosto 1999
 
                              VENEZIALE