Art. 8. Norma transitoria 1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge saranno istruiti e finanziati secondo le modalita' previste dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 23. 2. La legge regionale 11 maggio 1990, n. 23 restera' in vigore fino alla liquidazione ed al pagamento dei contributi dovuti per le istanze ad essa relative e presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Campobasso, 3 agosto 1999 VENEZIALE