Art. 11. Direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro 1. Il direttore e' nominato dalla giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Molise tra i soggetti in possesso di elevata specifica professionalita' e documentata competenza nelle problematiche delle politiche attive del lavoro e dell'occupazione, anche in deroga alla legge regionale n. 11/1993. Lo stesso e' assunto con contratto di diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile. In fase di prima applicazione della presente legge il contratto va determinato entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio regionale. 2. L'incarico di direttore scade nel rispetto delle modalita' fissate dal comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1997. 3. Il direttore rappresenta l'Agenzia e ne coordina le strutture secondo criteri di efficienza e produttivita' e con diretta responsabilita' di risultato. 4. Il contratto regolante il rapporto con il direttore puo' essere risolto anticipatamente secondo le modalita' previste dallo statuto dell'Agenzia in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, di inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di gravi irregolarita' gestionali tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.