Art. 11.
           Direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro
 
  1.  Il direttore e' nominato dalla giunta regionale e viene scelto,
previo specifico avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della
Regione Molise tra  i  soggetti  in  possesso  di  elevata  specifica
professionalita'  e  documentata competenza nelle problematiche delle
politiche attive del lavoro e dell'occupazione, anche in deroga  alla
legge  regionale  n.  11/1993.  Lo stesso e' assunto con contratto di
diritto privato non superiore a cinque anni, rinnovabile. In fase  di
prima  applicazione  della presente legge il contratto va determinato
entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio regionale.
  2. L'incarico di  direttore  scade  nel  rispetto  delle  modalita'
fissate dal comma 6 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/1997.
  3.  Il  direttore  rappresenta l'Agenzia e ne coordina le strutture
secondo  criteri  di  efficienza  e  produttivita'  e   con   diretta
responsabilita' di risultato.
  4.  Il contratto regolante il rapporto con il direttore puo' essere
risolto anticipatamente secondo le modalita' previste  dallo  statuto
dell'Agenzia  in  caso  di  gravi o reiterate violazioni di legge, di
inosservanza degli indirizzi e delle direttive regionali, di  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  o di gravi irregolarita' gestionali
tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.