Art. 13. Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia regionale Molise lavoro 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, e dall'art. 14, comma 4, sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 19, come modificata dalla legge regionale 10 marzo 1997, n. 3, esclusivamente i seguenti atti: a) bilanci di previsione e relative variazioni; b) conti consuntivi; c) contratti comportanti spese di importo superiori a 200 milioni.