Art. 13.
   Controllo sugli atti fondamentali dell'Agenzia regionale Molise
                               lavoro
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma  4,  e  dall'art.
14, comma 4, sono soggetti al controllo della Regione, ai sensi della
legge  regionale  10  aprile 1990, n. 19, come modificata dalla legge
regionale 10 marzo 1997, n. 3, esclusivamente i seguenti atti:
   a) bilanci di previsione e relative variazioni;
   b) conti consuntivi;
   c) contratti comportanti spese di importo superiori a 200 milioni.