Art. 17. I centri per l'impiego 1. Con riferimento all'art. 4, le province istituiscono apposite strutture denominate "Centri per l'impiego", aventi sede in Campobasso, Isernia e Termoli, nel rispetto degli ambiti di competenza territoriale stabiliti dalla giunta regionale. In sede di prima applicazione valgono gli ambiti di competenza territoriale delle soppresse sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura. 2. Le province, attraverso le strutture di cui al comma 1, erogano i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 4. In particolare, le province, attraverso tali strutture attivano: a) servizi di orientamento e informazione, con modalita' di consulenza individuale o per piccoli gruppi; b) servizi di promozione all'inserimento lavorativo, attraverso la qualificazione della domanda e dell'offerta di lavoro, la promozione di attivita' formative, l'organizzazione in convenzione di attivita' stagistiche e la promozione di strumenti di incentivazione all'assunzione; c) servizi di orientamento e consulenza in chiave di prevenzione primaria, in collaborazione con strutture scolastiche e di formazione professionale.