Art. 17.
                       I centri per l'impiego
 
  1. Con riferimento all'art. 4, le  province  istituiscono  apposite
strutture   denominate   "Centri   per  l'impiego",  aventi  sede  in
Campobasso,  Isernia  e  Termoli,  nel  rispetto  degli   ambiti   di
competenza  territoriale stabiliti dalla giunta regionale. In sede di
prima applicazione valgono  gli  ambiti  di  competenza  territoriale
delle   soppresse   sezioni   circoscrizionali  per  l'impiego  e  il
collocamento in agricoltura.
  2.  Le province, attraverso le strutture di cui al comma 1, erogano
i servizi relativi alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 4.  In
particolare, le province, attraverso tali strutture attivano:
   a) servizi  di  orientamento  e  informazione,  con  modalita'  di
consulenza individuale o per piccoli gruppi;
   b) servizi di promozione all'inserimento lavorativo, attraverso la
qualificazione  della domanda e dell'offerta di lavoro, la promozione
di attivita' formative, l'organizzazione in convenzione di  attivita'
stagistiche   e   la   promozione   di  strumenti  di  incentivazione
all'assunzione;
   c) servizi di orientamento e consulenza in chiave  di  prevenzione
primaria, in collaborazione con strutture scolastiche e di formazione
professionale.