Art. 18. Criteri e modalita' di organizzazione dei centri per l'impiego 1. L'organizzazione e la gestione dei centri per l'impiego sono orientate alla piena soddisfazione dei bisogni della collettivita' regionale, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia e sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) qualificare le risorse umane; b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. 2. I centri per l'impiego, al fine di realizzare i compiti di cui al comma 1 e all'art. 17, comma 2, possono stipulare convenzioni ed accordi con i centri di formazione professionale, gli istituti scolastici, gli enti locali, le strutture private o pubbliche e tutti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo sul mercato del lavoro e della formazione. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto degli standards di cui all'art. 3, comma 7. I servizi forniti sulla base delle convenzioni si configurano come servizi di interesse pubblico e sono rivolti a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. 3. Le province, nell'erogazione dei servizi attraverso i centri per l'impiego, d'intesa con il comitato interistituzionale di cui all'art. 7 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adottano criteri di flessibilita', potendo curare, in particolare, la proiezione degli stessi centri sul territorio attraverso: a) postazioni mobili e semipermanenti; b) terminali informativi di base, valorizzando le potenzialita' delle reti telematiche esistenti. 4. Le province, nel determinare l'ordinamento dei centri per l'impiego, prevedono di dotare le relative strutture di autonomia organizzativa, garantendo alle stesse flessibilita' ed operativita' nei limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziare, nel rispetto del proprio ordinamento. 5. Per il personale dei centri per l'impiego si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 19.