Art. 18.
   Criteri e modalita' di organizzazione dei centri per l'impiego
 
  1.  L'organizzazione  e  la  gestione dei centri per l'impiego sono
orientate alla piena soddisfazione dei  bisogni  della  collettivita'
regionale,  nel  rispetto dei principi di economicita', efficienza ed
efficacia e sono ispirate ai seguenti criteri generali:
   a) qualificare le risorse umane;
   b) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
  2. I centri per l'impiego, al fine di realizzare i compiti  di  cui
al  comma  1 e all'art. 17, comma 2, possono stipulare convenzioni ed
accordi con  i  centri  di  formazione  professionale,  gli  istituti
scolastici, gli enti locali, le strutture private o pubbliche e tutti
gli  altri  soggetti  che  svolgono  un  ruolo attivo sul mercato del
lavoro e della formazione.
  Le convenzioni sono stipulate nel rispetto degli standards  di  cui
all'art. 3, comma 7.
  I  servizi forniti sulla base delle convenzioni si configurano come
servizi di interesse pubblico e sono  rivolti  a  tutti  i  cittadini
senza alcuna discriminazione.
  3. Le province, nell'erogazione dei servizi attraverso i centri per
l'impiego,   d'intesa  con  il  comitato  interistituzionale  di  cui
all'art.   7   e    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative,  adottano  criteri di flessibilita', potendo curare,
in particolare, la proiezione  degli  stessi  centri  sul  territorio
attraverso:
   a) postazioni mobili e semipermanenti;
   b)  terminali  informativi  di base, valorizzando le potenzialita'
delle reti telematiche esistenti.
  4. Le  province,  nel  determinare  l'ordinamento  dei  centri  per
l'impiego,  prevedono  di  dotare  le relative strutture di autonomia
organizzativa, garantendo alle stesse flessibilita'  ed  operativita'
nei  limiti dell'assegnazione di specifiche dotazioni finanziare, nel
rispetto del proprio ordinamento.
  5. Per il personale dei centri per l'impiego si  fa  riferimento  a
quanto disposto dall'art. 19.