Art. 19. Trasferimento del personale 1. Il personale individuato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 469/1997, e' trasferito alla Regione e direttamente alle province di appartenenza ed e' ripartito secondo i seguenti criteri: a) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso le Sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura e' trasferito alle province d'appartenenza territoriale per garantire, in particolare, l'esercizio delle attivita' di collocamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera a); b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso le direzioni provinciali del lavoro e' trasferito alle province nelle quali sono ubicate le medesime direzioni per l'esercizio delle funzioni e di compiti di cui all'art. 4; c) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in servizio presso la direzione regionale del lavoro e' trasferito alla Regione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge. 2. Una quota ulteriore del personale di cui al comma 1, lettera a) e b), in misura da stabilirsi dalla giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali e le province, puo' essere utilizzata dalla Regione per la gestione dei compiti previsti dalla presente legge. La definizione dei criteri, tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi e della volontarieta' dei soggetti interessati, viene stabilita previo confronto con le organizzazioni sindacali. 3. Il personale di cui al comma 1 viene inquadrato con la salvaguardia del trattamento retributivo maturato nonche' delle posizioni giuridiche e funzionali acquisite, secondo le tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 469/1997, nel rispetto delle norme contrattuali.