Art. 19.
                     Trasferimento del personale
 
  1.   Il  personale  individuato  nel  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, di cui al comma 1  dell'art.  7  del  decreto
legislativo  n.  469/1997,  e' trasferito alla Regione e direttamente
alle province di appartenenza ed  e'  ripartito  secondo  i  seguenti
criteri:
   a)  il  personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale   in   servizio   presso   le    Sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego  e il collocamento in agricoltura e'
trasferito alle province d'appartenenza territoriale  per  garantire,
in  particolare,  l'esercizio  delle attivita' di collocamento di cui
all'art. 4, comma 1, lettera a);
   b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero del  lavoro  e
della  previdenza sociale in servizio presso le direzioni provinciali
del lavoro e' trasferito alle province nelle quali  sono  ubicate  le
medesime direzioni per l'esercizio delle funzioni e di compiti di cui
all'art. 4;
   c)  il  personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in servizio presso  la  direzione  regionale
del  lavoro e' trasferito alla Regione per l'esercizio delle funzioni
e dei compiti previsti dalla presente legge.
  2. Una quota ulteriore del personale di cui al comma 1, lettera  a)
e  b),  in  misura  da  stabilirsi  dalla  giunta  regionale,  previo
confronto con le organizzazioni sindacali e le province, puo'  essere
utilizzata  dalla  Regione per la gestione dei compiti previsti dalla
presente legge.  La  definizione  dei  criteri,  tenuto  conto  delle
esigenze  funzionali  dei  nuovi  servizi  e  della volontarieta' dei
soggetti  interessati,  viene  stabilita  previo  confronto  con   le
organizzazioni sindacali.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  viene  inquadrato  con la
salvaguardia  del  trattamento  retributivo  maturato  nonche'  delle
posizioni  giuridiche  e  funzionali acquisite, secondo le tabelle di
equiparazione di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri   emanato   ai  sensi  dell'art.  7,  comma  6  del  decreto
legislativo n. 469/1997, nel rispetto delle norme contrattuali.