Art. 20.
       Modifiche alla legge regionale n. 10/1995 e istituzione
                dell'Albo degli organismi certificati
 
  1. Alla legge regionale 30 marzo 1995,  n.  10  sono  apportate  le
modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi.
  2.  All'art. 1, comma 1, viene aggiunto infine il seguente periodo:
"La Regione Molise considera la  formazione  professionale  strumento
delle politiche attive del lavoro".
  3.  All'art.  5,  comma  1, dopo le parole "attivita' professionali
libere", sono aggiunte  le  seguenti  "nonche'  tutte  quelle  azioni
previste dalle normative nazionali e comunitarie materia".
  4.  All'art.  8, comma 2, lettera a), le parole "per gli interventi
corsuali" sono sostituite con le parole "per le azioni formative".
  5. All'art. 12, comma 1, lettera c1), le parole "con  gli  enti  di
cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono
sostituite con le seguenti "con i soggetti accreditati ai sensi delle
vigenti disposizioni di leggi regionali". Allo stesso art.  12, comma
1, vengono aggiunte infine le seguenti lettere:
   c6) mediante accordi o convenzioni direttamente con i comuni, loro
consorzi o comunita' montane;
   c7)  mediante  convenzioni  con  cooperative o societa' in cui sia
prevalente   la   composizione   di   operatori   della    formazione
professionale gia' appartenenti all'albo regionale di cui all'art. 26
della presente legge".
  6.  All'art. 13, rubrica e commi 1, le parole "Centri di farmazione
professionale", sono sostituite con le  seguenti  "Agenzie  formative
territoriali (AFT)".
  7. All'art. 13, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi:
  "2.   Le   Agenzie  formative  territoriali  (AFT)  sono  strutture
organiche polivalenti,  dotate  di  locali,  attrezzature,  impianti,
servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento".
  3. Le AFT devono:
   a)  costituire  l'interfaccia  locale delle politiche regionali di
sviluppo e di occupazione;
   b) fornire e raccogliere informazioni sul territorio  fungendo  da
"terminali"  di  una  filiera  informativa  organizzati  dall'Agenzia
regionale Molise lavoro;
   c) organizzare l'animazione territoriale fingendo  da  momento,  a
livello  territoriale  locale,  di attivazione e di sensibilizzazione
degli interventi programmati dalla Regione;
   d) monitorare il mercato del lavoro locale;
   e) monitorare ed accompagnare  tutte  le  misure  di  aiuto  e  di
accompagnamento alla occupazione ed all'autoimprenditoria".
  All'art. 13, comma 3, sono inseriti i seguenti commi:
  "4.  Nell'ambito delle AFT l'Agenzia regionale Molise lavoro ovvero
i  centri  per  l'impiego,   possono   attuare,   mediante   apposite
convenzioni,  percorsi  formativi  inerenti  i  bacini d'impiego e lo
sviluppo locale, nonche' l'integrazione con il sistema scolastico. In
questo caso le AFT possono stipulare convenzioni direttamente con gli
istituti scolastici, previo intesa con la Regione Molise
  5. Le convenzioni, di cui al  comma  4,  possono  rientrare  in  un
particolare protocollo d'intesa con altri soggetti pubblici o privati
interagenti   con  il  territorio,  anche  nell'ambito  di  un  patto
territoriale  o  di  un  contratto  d'area  o  di  uno  strumento  di
programmazione concertata".
  8. All'art. 22, infine e' aggiunto il seguente comma:
  "3.  La  giunta  regionale  e  l'Agenzia  regionale  Molise lavoro,
possono  perfezionare  accordi  con   istituti   scolastici   e   con
universita'   anche   fuori  del  territorio  regionale,  finalizzati
all'attuazione  di  stages  di  formazione  a  di  borse  di  studio,
riservati a giovani molisani".
  9.   All'art.   23,  comma  1,  le  parole  "Centri  di  formazione
professionale pubblici  e  convenzionati",  sono  sostituite  con  le
seguenti: "Agenzie formative territoriali".
  10.  Sono  abrogati il comma 4 dell'art. 4 e l'art. 33, della legge
regionale 30 marzo 1995, n. 10.
  11. Presso la direzione generale regionale competente in materia di
lavoro e formazione professionale viene istituito  un  apposito  albo
degli  organismi  certificati.  Tale  albo  viene aggiornato ogni tre
anni. I requisiti  di  accesso  sono  individuati  mediante  apposito
regolamento.  Questi  fanno  riferimento a standard di qualita', alla
tenuta di un  bilancio  basato  sulla  contabilita'  analitica,  alle
esperienze   maturate  in  materia  di  politiche  del  lavoro,  alla
disponibilita' di idonee attrezzature e risorse per la formazione.
  Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento  i  datori  di  lavoro,
pubblici  e  privati, che svolgono attivita' formativa per il proprio
personale.  Tali  soggetti  sono  comunque  tenuti  a  rispettare  le
specifiche  condizioni  attuative,  da  definirsi  mediante  apposito
regolamento, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai
lavoratori secondo modalita' idonee ai fini della certificazione.
  12. La garanzia fidejussoria, prevista dalla legislazione  vigente,
e'  sostituita dagli adempimenti previsti per l'istituzione dell'albo
di cui al comma precedente.
  13. Le verifiche amministrativo contabili sono  svolte  con  metodo
campionario secondo le disposizioni nazionali e comunitarie.