Art. 20. Modifiche alla legge regionale n. 10/1995 e istituzione dell'Albo degli organismi certificati 1. Alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 10 sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti commi. 2. All'art. 1, comma 1, viene aggiunto infine il seguente periodo: "La Regione Molise considera la formazione professionale strumento delle politiche attive del lavoro". 3. All'art. 5, comma 1, dopo le parole "attivita' professionali libere", sono aggiunte le seguenti "nonche' tutte quelle azioni previste dalle normative nazionali e comunitarie materia". 4. All'art. 8, comma 2, lettera a), le parole "per gli interventi corsuali" sono sostituite con le parole "per le azioni formative". 5. All'art. 12, comma 1, lettera c1), le parole "con gli enti di cui all'art. 5, lettera b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono sostituite con le seguenti "con i soggetti accreditati ai sensi delle vigenti disposizioni di leggi regionali". Allo stesso art. 12, comma 1, vengono aggiunte infine le seguenti lettere: c6) mediante accordi o convenzioni direttamente con i comuni, loro consorzi o comunita' montane; c7) mediante convenzioni con cooperative o societa' in cui sia prevalente la composizione di operatori della formazione professionale gia' appartenenti all'albo regionale di cui all'art. 26 della presente legge". 6. All'art. 13, rubrica e commi 1, le parole "Centri di farmazione professionale", sono sostituite con le seguenti "Agenzie formative territoriali (AFT)". 7. All'art. 13, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti commi: "2. Le Agenzie formative territoriali (AFT) sono strutture organiche polivalenti, dotate di locali, attrezzature, impianti, servizi e quadri operativi idonei per il proprio funzionamento". 3. Le AFT devono: a) costituire l'interfaccia locale delle politiche regionali di sviluppo e di occupazione; b) fornire e raccogliere informazioni sul territorio fungendo da "terminali" di una filiera informativa organizzati dall'Agenzia regionale Molise lavoro; c) organizzare l'animazione territoriale fingendo da momento, a livello territoriale locale, di attivazione e di sensibilizzazione degli interventi programmati dalla Regione; d) monitorare il mercato del lavoro locale; e) monitorare ed accompagnare tutte le misure di aiuto e di accompagnamento alla occupazione ed all'autoimprenditoria". All'art. 13, comma 3, sono inseriti i seguenti commi: "4. Nell'ambito delle AFT l'Agenzia regionale Molise lavoro ovvero i centri per l'impiego, possono attuare, mediante apposite convenzioni, percorsi formativi inerenti i bacini d'impiego e lo sviluppo locale, nonche' l'integrazione con il sistema scolastico. In questo caso le AFT possono stipulare convenzioni direttamente con gli istituti scolastici, previo intesa con la Regione Molise 5. Le convenzioni, di cui al comma 4, possono rientrare in un particolare protocollo d'intesa con altri soggetti pubblici o privati interagenti con il territorio, anche nell'ambito di un patto territoriale o di un contratto d'area o di uno strumento di programmazione concertata". 8. All'art. 22, infine e' aggiunto il seguente comma: "3. La giunta regionale e l'Agenzia regionale Molise lavoro, possono perfezionare accordi con istituti scolastici e con universita' anche fuori del territorio regionale, finalizzati all'attuazione di stages di formazione a di borse di studio, riservati a giovani molisani". 9. All'art. 23, comma 1, le parole "Centri di formazione professionale pubblici e convenzionati", sono sostituite con le seguenti: "Agenzie formative territoriali". 10. Sono abrogati il comma 4 dell'art. 4 e l'art. 33, della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10. 11. Presso la direzione generale regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale viene istituito un apposito albo degli organismi certificati. Tale albo viene aggiornato ogni tre anni. I requisiti di accesso sono individuati mediante apposito regolamento. Questi fanno riferimento a standard di qualita', alla tenuta di un bilancio basato sulla contabilita' analitica, alle esperienze maturate in materia di politiche del lavoro, alla disponibilita' di idonee attrezzature e risorse per la formazione. Sono esclusi dall'obbligo di accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attivita' formativa per il proprio personale. Tali soggetti sono comunque tenuti a rispettare le specifiche condizioni attuative, da definirsi mediante apposito regolamento, e ad attestare le competenze professionali acquisite dai lavoratori secondo modalita' idonee ai fini della certificazione. 12. La garanzia fidejussoria, prevista dalla legislazione vigente, e' sostituita dagli adempimenti previsti per l'istituzione dell'albo di cui al comma precedente. 13. Le verifiche amministrativo contabili sono svolte con metodo campionario secondo le disposizioni nazionali e comunitarie.