Art. 21.
              Norma transitoria e di prima applicazione
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  la  giunta  regionale  costituisce  la  commissione
permanente    tripartita    ed    il    Comitato   di   coordinamento
interistituzionale e provvede alla nomina degli  organi  dell'Agenzia
Molise lavoro.
  2  L'esercizio delle funzioni conferite, dal decreto legislativo n.
469/1997 decorre dalla data di effettivo inizio dell'operativita' dei
centri per l'impiego e successivamente al trasferimento  dei  beni  e
delle risorse previste dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo.