Art. 21. Norma transitoria e di prima applicazione 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale costituisce la commissione permanente tripartita ed il Comitato di coordinamento interistituzionale e provvede alla nomina degli organi dell'Agenzia Molise lavoro. 2 L'esercizio delle funzioni conferite, dal decreto legislativo n. 469/1997 decorre dalla data di effettivo inizio dell'operativita' dei centri per l'impiego e successivamente al trasferimento dei beni e delle risorse previste dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo.