Art. 3. Funzioni e compiti della Regione 1. La Regione Molise svolge funzioni di indirizzo, programmazione coordinamento, vigilanza e controllo del sistema regionale per l'impiego. In particolare, promuove lo sviluppo dei servizi secondo criteri di economicita', efficienza ed efficacia, assicura la qualita' delle prestazioni e la loro omogenea diffusione nell'ambito del territorio regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi. Alla Regione spettano, inoltre, il raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. 2. La Regione Molise, in particolare, svolge le funzioni di cui al comma 1, con riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 e a tutte le altre funzioni di indirizzo di competenza della commissione regionale per l'impiego. 3. La Regione Molise, in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali, svolge quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997. La Regione Molise esprime, altresi', motivato parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro. 4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il "Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione", di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10. Il Programma definisce gli obiettivi, le priorita', le linee d'intervento, il quadro dei fabbisogni delle risorse finanziarie, i criteri per la collaborazione tra soggetti pubblici e privati e gli indirizzi per le attivita' dell'Agenzia regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8. 5. L'approvazione del programma triennale avviene nei novanta giorni dalla comunicazione, da parte della giunta regionale, della relativa proposta. Trascorso inutilmente tale periodo, il programma si intende approvato. 6. La proposta della giunta regionale e' formulata previo parere della commissione regionale tripartita e del comitato di coordinamento interistituzionale, di cui agli articoli 5 e 7. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri. 7. All'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, rubrica e comma 1, le parole: "piano triennale delle politiche attive del lavoro", sono sostituite con le seguenti: "programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione ed educazione"; dello stesso art. 2 i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi. 8. In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano triennale di cui al comma 4, la giunta regionale approva il "Piano annuale delle politiche integrate del lavoro, formazione, istruzione ed educazione". Il piano definisce le tipologie prioritarie degli interventi, i tempi di realizzazione, le norme di monitoraggio e verifica, gli indirizzi generali per la formazione del personale dei servizi per l'impiego, gli obiettivi delle attivita' dell'Agenzia regionale Molise lavoro con il relativo finanziamento, gli standards qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi nonche' il riparto generale delle risorse finanziarie. 9. La giunta regionale adotta il piano annuale, di cui al comma 7, previo parere della commissione regionale tripartita e del comitato di coordinamento interistituzionale, di cui agli articoli 5 e 7. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri. 10. Il piano annuale e' adottato dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime sulla compatibilita' delle previsioni di piano con le indicazioni contenute nel programma triennale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla comunicazione al consiglio regionale del progetto di piano, decorso tale termine, la giunta prescinde dal parere stesso. 11. La giunta regionale adotta il Rapporto annuale di valutazione sul sistema regionale dei servizi per l'impiego, sulla base dei rilievi, delle analisi e delle indicazioni dell'Agenzia regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8 e ne informa il consiglio regionale. 12. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio e vigilanza sulle funzioni attribuite alle province e garantisce le funzioni di coordinamento tecnico-operativo del sistema regionale dei servizi per l'impiego. 13. Al fine di realizzare l'integrazione fra le politiche del lavoro, della formazione e dell'educazione, la Regione indice, almeno una volta l'anno, una conferenza regionale presieduta dal presidente della giunta regionale. Alla conferenza partecipano i soggetti sociali ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nei settori dell'educazione e della formazione. La conferenza costituisce un momento di confronto ed esprime valutazioni, orientamenti e proposte. 14. Per gli stessi fini di cui al comma precedente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno approvate leggi regionali di riordino delle normative sugli interventi in materia di lavoro, formazione professionale, istruzione ed educazione.