Art. 3.
                  Funzioni e compiti della Regione
 
  1. La Regione Molise svolge funzioni di  indirizzo,  programmazione
coordinamento,  vigilanza  e  controllo  del  sistema  regionale  per
l'impiego.  In particolare, promuove lo sviluppo dei servizi  secondo
criteri   di  economicita',  efficienza  ed  efficacia,  assicura  la
qualita' delle prestazioni e la loro omogenea diffusione  nell'ambito
del   territorio   regionale   e   la  semplificazione  dei  relativi
procedimenti amministrativi.   Alla  Regione  spettano,  inoltre,  il
raccordo con gli organismi nazionali ed il coordinamento dei rapporti
con l'Unione europea.
  2.  La Regione Molise, in particolare, svolge le funzioni di cui al
comma 1, con riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
n. 469/1997 e a tutte le altre funzioni di  indirizzo  di  competenza
della commissione regionale per l'impiego.
  3.  La  Regione  Molise,  in  materia  di  eccedenze  di  personale
temporanee e strutturali, svolge  quanto  previsto  dall'art.  3  del
decreto legislativo n. 469/1997. La Regione Molise esprime, altresi',
motivato  parere  sulle  domande  di  autorizzazione e di rinnovo per
l'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
  4. Il consiglio regionale, su proposta  della  giunta,  approva  il
"Programma triennale delle politiche integrate del lavoro, formazione
ed  educazione",  di cui all'art. 2, comma 1 della legge regionale 30
marzo  1995,  n.  10.  Il  Programma  definisce  gli  obiettivi,   le
priorita',  le  linee  d'intervento,  il  quadro dei fabbisogni delle
risorse finanziarie, i criteri per  la  collaborazione  tra  soggetti
pubblici  e  privati  e  gli  indirizzi per le attivita' dell'Agenzia
regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8.
  5. L'approvazione  del  programma  triennale  avviene  nei  novanta
giorni  dalla  comunicazione,  da parte della giunta regionale, della
relativa proposta. Trascorso inutilmente tale periodo,  il  programma
si intende approvato.
  6.  La  proposta  della giunta regionale e' formulata previo parere
della  commissione   regionale   tripartita   e   del   comitato   di
coordinamento  interistituzionale,  di  cui  agli  articoli  5 e 7. I
pareri sono resi entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto
di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.
  7. All'art. 2 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, rubrica e
comma 1, le parole:  "piano  triennale  delle  politiche  attive  del
lavoro",  sono sostituite con le seguenti: "programma triennale delle
politiche integrate del  lavoro,  formazione  ed  educazione";  dello
stesso art. 2 i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.
  8.  In coerenza con gli obiettivi e le linee d'intervento del piano
triennale di cui al comma 4, la giunta regionale  approva  il  "Piano
annuale  delle politiche integrate del lavoro, formazione, istruzione
ed educazione". Il piano definisce  le  tipologie  prioritarie  degli
interventi,  i  tempi  di  realizzazione,  le norme di monitoraggio e
verifica, gli indirizzi generali per la formazione del personale  dei
servizi  per  l'impiego,  gli  obiettivi delle attivita' dell'Agenzia
regionale Molise lavoro con il relativo finanziamento, gli  standards
qualitativi  e  quantitativi  per l'erogazione dei servizi nonche' il
riparto generale delle risorse finanziarie.
  9. La giunta regionale adotta il piano annuale, di cui al comma  7,
previo  parere  della commissione regionale tripartita e del comitato
di coordinamento interistituzionale, di cui agli articoli 5 e 7.    I
pareri sono resi entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto
di piano. Decorso inutilmente il termine, si prescinde dai pareri.
  10.  Il piano annuale e' adottato dalla giunta regionale sentita la
competente  commissione  consiliare,  la  quale  si   esprime   sulla
compatibilita' delle previsioni di piano con le indicazioni contenute
nel  programma triennale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla
comunicazione al consiglio regionale del progetto di  piano,  decorso
tale termine, la giunta prescinde dal parere stesso.
  11.  La  giunta regionale adotta il Rapporto annuale di valutazione
sul sistema regionale dei  servizi  per  l'impiego,  sulla  base  dei
rilievi,  delle  analisi  e  delle indicazioni dell'Agenzia regionale
Molise lavoro, di cui all'art. 8 e ne informa il consiglio regionale.
  12. La Regione esercita le funzioni  di  monitoraggio  e  vigilanza
sulle  funzioni  attribuite alle province e garantisce le funzioni di
coordinamento tecnico-operativo del sistema regionale dei servizi per
l'impiego.
  13. Al fine di  realizzare  l'integrazione  fra  le  politiche  del
lavoro, della formazione e dell'educazione, la Regione indice, almeno
una  volta l'anno, una conferenza regionale presieduta dal presidente
della  giunta  regionale.  Alla  conferenza  partecipano  i  soggetti
sociali  ed istituzionali attivi sul mercato del lavoro e nei settori
dell'educazione e della  formazione.  La  conferenza  costituisce  un
momento di confronto ed esprime valutazioni, orientamenti e proposte.
  14.  Per  gli  stessi  fini  di  cui  al  comma  precedente,  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
saranno  approvate  leggi regionali di riordino delle normative sugli
interventi in materia di lavoro, formazione professionale, istruzione
ed educazione.