Art. 4. Funzioni e compiti delle province 1. Alle province sono attribuiti, nell'ambito del sistema regionale per l'impiego e nel rispetto degli indirizzi programmatici del programma triennale e del piano annuale della Regione: a) funzioni e compiti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997; b) le competenze proprie delle commissioni soppresse ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997, attraverso la costituzione delle commissioni provinciali tripartite, di cui all'art. 6. 2. Vengono altresi' attribuite alle province la gestione e la erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti conferiti alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 469/1997. 3. In particolare, le province realizzano la gestione e l'erogazione dei servizi, di cui al precedente comma e alla lettera a) del comma 1, tramite i centri per l'impiego di cui agli articoli 17 e 18. 4. Le province, inoltre, esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2: a) assicurandone l'integrazione con le funzioni esercitate in materia di orientamento e formazione professionale; b) individuando i criteri per l'organizzazione generale dei servizi per l'impiego e le modalita' d'integrazione con i progetti di sviluppo locale; c) attivando convenzioni o altri strumenti di raccordo con enti locali, strutture pubbliche e private, anche tramite i centri per l'impiego di cui agli articoli 17 e 18; d) realizzando un Rapporto annuale di valutazione del sistema provinciale dei servizi per l'impiego. 4. Le province fanno pervenire annualmente al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento delle attivita'.