Art. 4.
                  Funzioni e compiti delle province
 
  1. Alle province sono attribuiti, nell'ambito del sistema regionale
per l'impiego  e  nel  rispetto  degli  indirizzi  programmatici  del
programma triennale e del piano annuale della Regione:
   a)  funzioni  e  compiti  di  cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 469/1997;
   b) le competenze proprie  delle  commissioni  soppresse  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997, attraverso
la  costituzione  delle  commissioni  provinciali  tripartite, di cui
all'art. 6.
  2. Vengono altresi' attribuite  alle  province  la  gestione  e  la
erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti conferiti
alla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n.
469/1997.
  3.   In   particolare,   le   province  realizzano  la  gestione  e
l'erogazione dei servizi, di cui al precedente comma e  alla  lettera
a)  del  comma 1, tramite i centri per l'impiego di cui agli articoli
17 e 18.
  4. Le province, inoltre, esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e
2:
   a) assicurandone l'integrazione  con  le  funzioni  esercitate  in
materia di orientamento e formazione professionale;
   b)  individuando  i  criteri  per  l'organizzazione  generale  dei
servizi per l'impiego e le modalita' d'integrazione con i progetti di
sviluppo locale;
   c) attivando convenzioni o altri strumenti di  raccordo  con  enti
locali,  strutture  pubbliche  e  private, anche tramite i centri per
l'impiego di cui agli articoli 17 e 18;
   d) realizzando un Rapporto  annuale  di  valutazione  del  sistema
provinciale dei servizi per l'impiego.
  4.  Le  province  fanno  pervenire  annualmente al presidente della
giunta regionale una relazione sull'andamento delle attivita'.