Art. 5.
                  Commissione regionale tripartita
 
  1. E' istituita la  commissione  regionale  tripartita  quale  sede
concertativa  di  progettazione,  proposta,  valutazione  e  verifica
rispetto alle  linee  programmatiche  e  alle  politiche  attive  del
lavoro,   della   formazione   professionale   e  dell'educazione  di
competenza regionale.
  2. La commissione e' composta:
   a)  dall'assessore regionale competente in materia o suo delegato,
che la presiede;
   b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali  dei
lavoratori piu' rappresentative a livello regionale;
   c)  da sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di
lavoro piu' rappresentative a livello regionale;
   d) dal consigliere di parita' di cui alla legge n. 125/1991;
   e)  da  quattro  rappresentanti  del  comitato  di   coordinamento
interistituzionale,  di  cui  all'art.  7,  designati  dallo stesso e
scelti rispettivamente due tra i rappresentanti dei comuni e due  tra
quelli delle province;
   f)   dal  direttore  della  direzione  regionale  del  lavoro  del
Ministero del lavoro.
  3. Ai lavori della commissione sono presenti stabilmente, a  titolo
consultivo,  il  direttore  dell'Agenzia  regionale Molise lavoro, il
direttore generale della Regione competente  in  materia  di  lavoro.
Altresi',  possono  partecipare,  in  relazione  ai  temi trattati, i
dirigenti  regionali,  provinciali,  i  direttori  dei   centri   per
l'impiego e il direttore regionale dell'INPS.
  4.  La  commissione  esercita  le funzioni gia' di competenza della
commissione regionale per l'impiego.
  5. La commissione esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e  8,
nonche'  sul piano di attivita' dell'Agenzia regionale Molise lavoro,
di cui all'art. 8.
  6. La  commissione,  al  fine  di  acquisire  elementi  utili  alle
attivita' di cui ai commi 4 e 5, indice, almeno una volta l'anno, una
conferenza regionale degli operatori dei centri per l'impiego, di cui
agli articoli 17 e 18.
  7.  Il  servizio  di segreteria e di assistenza alla commissione e'
assicurato dalla direzione  generale  della  Regione  competente  per
materia.
  8.  La  commissione  e' costituita con decreto del presidente della
giunta regionale,  sulla  base  delle  designazioni  pervenute  entro
trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. La commissione
puo'  essere  costituita  purche'  in  presenza della maggioranza dei
componenti previsti.
  9.   All'atto   dell'insediamento   della   commissione   regionale
tripartita cessano le funzioni del comitato regionale per lo sviluppo
dell'occupazione,  di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 8
maggio 1995, n.  24.
  10. La commissione dura in carica per il periodo della  legislatura
regionale.  In  via di prima applicazione, la commissione restera' in
carica fino al termine della legislatura in corso.
  11. Per la disciplina del proprio funzionamento, la commissione  si
dota di un regolamento interno.
  12. Per l'esercizio dei propri compiti e delle proprie funzioni, la
commissione  costituisce, sulla base del proprio regolamento interno,
apposite sottocommissioni.