Art. 5. Commissione regionale tripartita 1. E' istituita la commissione regionale tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione di competenza regionale. 2. La commissione e' composta: a) dall'assessore regionale competente in materia o suo delegato, che la presiede; b) da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a livello regionale; c) da sei componenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello regionale; d) dal consigliere di parita' di cui alla legge n. 125/1991; e) da quattro rappresentanti del comitato di coordinamento interistituzionale, di cui all'art. 7, designati dallo stesso e scelti rispettivamente due tra i rappresentanti dei comuni e due tra quelli delle province; f) dal direttore della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro. 3. Ai lavori della commissione sono presenti stabilmente, a titolo consultivo, il direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro, il direttore generale della Regione competente in materia di lavoro. Altresi', possono partecipare, in relazione ai temi trattati, i dirigenti regionali, provinciali, i direttori dei centri per l'impiego e il direttore regionale dell'INPS. 4. La commissione esercita le funzioni gia' di competenza della commissione regionale per l'impiego. 5. La commissione esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8, nonche' sul piano di attivita' dell'Agenzia regionale Molise lavoro, di cui all'art. 8. 6. La commissione, al fine di acquisire elementi utili alle attivita' di cui ai commi 4 e 5, indice, almeno una volta l'anno, una conferenza regionale degli operatori dei centri per l'impiego, di cui agli articoli 17 e 18. 7. Il servizio di segreteria e di assistenza alla commissione e' assicurato dalla direzione generale della Regione competente per materia. 8. La commissione e' costituita con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. La commissione puo' essere costituita purche' in presenza della maggioranza dei componenti previsti. 9. All'atto dell'insediamento della commissione regionale tripartita cessano le funzioni del comitato regionale per lo sviluppo dell'occupazione, di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 maggio 1995, n. 24. 10. La commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione, la commissione restera' in carica fino al termine della legislatura in corso. 11. Per la disciplina del proprio funzionamento, la commissione si dota di un regolamento interno. 12. Per l'esercizio dei propri compiti e delle proprie funzioni, la commissione costituisce, sulla base del proprio regolamento interno, apposite sottocommissioni.