Art. 6.
                 Commissione provinciale tripartita
 
  1. Ogni provincia istituisce la commissione provinciale tripartita,
con  le  modalita' e con le competenze indicate nell'art. 4, comma 1,
lettera c) e nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 6, comma  1,
del decreto legislativo n. 469/1997.