Art. 7. Comitato di coordinamento interistituzionale 1. Al fine di realizzare l'integrazione delle politiche del lavoro, i servizi per il lavoro, le politiche della formazione e dell'educazione a scala regionale e locale, e' istituito un comitato di coordinamento interistituzionale. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto: a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede; b) da tre consiglieri regionali, di cui uno espresso dalla minoranza, eletti con voto limitato, ai sensi dell'art. 6 dello statuto della Regione; c) dai presidenti delle province, ovvero da un assessore o da un consigliere, rispettivamente, da questi designato; d) da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI regionale di cui almeno uno non capoluogo di provincia; e) da due rappresentanti delle comunita' montane designati dall'UNCEM regionale nel rispetto della suddivisione provinciale. 3. Ai lavori del comitato partecipano, a titolo consultivo, il direttore della direzione regionale del lavoro del Ministero del lavoro, il direttore dell'Agenzia regionale Molise lavoro, i direttori generali della Regione competenti per materia, i provveditori agli studi, tre rappresentanti del mondo delle autonomie scolastiche, il presidente regionale CCIAA, il rettore dell'universita' del Molise. Inoltre partecipano senza diritto di voto ed in relazione ai temi trattati, i dirigenti regionali, provinciali, i direttori dei centri per l'impiego. Il comitato puo' anche procedere ad audizioni di esperti ovvero rappresentanti delle parti sociali. 4. Il comitato esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8. 5. Il comitato valuta l'inserimento delle politiche del lavoro all'interno del quadro programmatorio regionale, anche alla luce di eventuali intese istituzionali con le amministrazioni centrali. Inoltre, il comitato formula proposte, agli organi ed agli enti cui sono attribuite le funzioni della presente legge, per interventi volti al miglioramento organizzativo e gestionale del sistema regionale dei servizi per l'impiego. 6. Il comitato puo' proporre alla giunta regionale la modifica degli assetti territoriali dei centri per l'impiego, di cui agli articoli 17 e 18. 7. Il comitato e' costituito con decreto del presidente della giunta regionale. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale. In via di prima applicazione il comitato resta in carica fino al termine della legislatura in corso. 8. Il funzionamento dei comitati e' definito con proprio regolamento. Il servizio di segreteria e di assistenza e' assicurato dalla competente direzione generale.