Art. 7.
            Comitato di coordinamento interistituzionale
 
  1. Al fine di realizzare l'integrazione delle politiche del lavoro,
i   servizi   per   il   lavoro,  le  politiche  della  formazione  e
dell'educazione a scala regionale e locale, e' istituito un  comitato
di coordinamento interistituzionale.
  2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto:
   a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che
lo presiede;
   b)  da  tre  consiglieri  regionali,  di  cui  uno  espresso dalla
minoranza, eletti con voto  limitato,  ai  sensi  dell'art.  6  dello
statuto della Regione;
   c)  dai  presidenti delle province, ovvero da un assessore o da un
consigliere, rispettivamente, da questi designato;
   d) da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI  regionale
di cui almeno uno non capoluogo di provincia;
   e)   da  due  rappresentanti  delle  comunita'  montane  designati
dall'UNCEM regionale nel rispetto della suddivisione provinciale.
  3. Ai lavori del comitato  partecipano,  a  titolo  consultivo,  il
direttore  della  direzione  regionale  del  lavoro del Ministero del
lavoro,  il  direttore  dell'Agenzia  regionale  Molise   lavoro,   i
direttori   generali   della   Regione   competenti  per  materia,  i
provveditori agli studi, tre rappresentanti del mondo delle autonomie
scolastiche,   il   presidente   regionale    CCIAA,    il    rettore
dell'universita'  del  Molise.   Inoltre partecipano senza diritto di
voto ed  in  relazione  ai  temi  trattati,  i  dirigenti  regionali,
provinciali, i direttori dei centri per l'impiego.
  Il  comitato  puo'  anche  procedere ad audizioni di esperti ovvero
rappresentanti delle parti sociali.
  4. Il comitato esprime i pareri di cui all'art. 3, commi 6 e 8.
  5. Il comitato valuta  l'inserimento  delle  politiche  del  lavoro
all'interno  del  quadro programmatorio regionale, anche alla luce di
eventuali  intese  istituzionali  con  le  amministrazioni  centrali.
Inoltre,  il  comitato formula proposte, agli organi ed agli enti cui
sono attribuite le funzioni  della  presente  legge,  per  interventi
volti   al  miglioramento  organizzativo  e  gestionale  del  sistema
regionale dei servizi per l'impiego.
  6. Il comitato puo' proporre  alla  giunta  regionale  la  modifica
degli  assetti  territoriali  dei  centri  per l'impiego, di cui agli
articoli 17 e 18.
  7. Il comitato e'  costituito  con  decreto  del  presidente  della
giunta  regionale.  Il  comitato  dura in carica per il periodo della
legislatura regionale. In via di prima applicazione il comitato resta
in carica fino al termine della legislatura in corso.
  8.  Il  funzionamento  dei  comitati  e'   definito   con   proprio
regolamento.  Il servizio di segreteria e di assistenza e' assicurato
dalla competente direzione generale.