Art. 9.
            Compiti dell'Agenzia regionale Molise lavoro
 
  1. L'Agenzia svolge funzioni di consulenza, di assistenza tecnica e
di  monitoraggio  nelle  materie  di  cui  all'art.  2  del   decreto
legislativo   n.  469/1997  secondo  gli  indirizzi  stabiliti  dalla
Regione.
  In particolare esercita compiti di:
   a)  supporto  tecnico  alla  programmazione,  alla  gestione,   al
monitoraggio,  alla  valutazione  in  materia  di  integrazione delle
politiche regionali del  lavoro,  della  formazione  professionale  e
dell'educazione;
   b)  elaborazione  e proposte di standards qualitativi e di criteri
per l'accreditamento, la  certificazione  e  per  l'accertamento  dei
crediti formativi;
   c) monitoraggio dei servizi per l'impiego;
   d)  monitoraggio,  studio ed analisi delle politiche occupazionali
nello spirito del titolo VI del trattato U.E.;
   e) collegamento con il "Sistema  informativo  lavoro"  secondo  la
disciplina  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 e
gestione delle banche dati dei servizi per il lavoro,  garantendo  il
collegamento  con  il  sistema  informativo nazionale e l'omogeneita'
degli standards informativi;
   f) qualificazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego,
in  particolare,  attraverso  interventi  di   supporto   tecnico   e
metodologico,   di  assistenza  tecnica  alle  diverse  attivita'  di
formazione  degli  operatori  di  promozione  delle  attivita'  e  di
documentazione;
   g) realizzazione di studi e ricerche, anche su commesse.
  2.  Al  fine  di  disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni
relativi al mercato del  lavoro,  l'Agenzia  assume  le  funzioni  di
"Osservatorio del mercato del lavoro" ed esercita i compiti di cui al
comma  2,  lettere  a),  b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 30
marzo  1995,  n.  10,  anche sulla base delle informazioni e dei dati
provenienti   dal   Sistema   informativo   lavoro   ed   assicurando
l'articolazione  delle  relative  attivita'  a  livello provinciale e
subprovinciale.
  3. Sono soppressi i commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge
regionale 30 marzo 1995,  n. 10; al comma 2 dello stesso art. 4  sono
soppresse le parole: "A tal fine, la Sezione osservatorio del mercato
del lavoro".
  4.  Al fine di realizzare le attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia
coordina le proprie funzioni con le iniziative  poste  in  essere  da
soggetti pubblici e privati.
  5. Sulla base degli indirizzi regionali, l'Agenzia formula un piano
annuale  delle  attivita' da sottoporre all'approvazione della giunta
regionale.
  6. l'Agenzia  svolge  tutti  gli  altri  compiti  finalizzati  alla
qualificazione e allo sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad
essa affidati dalla giunta regionale.
  7.  Ai  sensi  della  lettera  h), comma 1, dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 469/1997, l'Agenzia  puo'  erogare  servizi  a  titolo
oneroso  a  soggetti privati che ne facciano richiesta ed avanzare la
propria candidatura a bandi di gara nazionali e comunitari.