Art. 9. Compiti dell'Agenzia regionale Molise lavoro 1. L'Agenzia svolge funzioni di consulenza, di assistenza tecnica e di monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 469/1997 secondo gli indirizzi stabiliti dalla Regione. In particolare esercita compiti di: a) supporto tecnico alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio, alla valutazione in materia di integrazione delle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'educazione; b) elaborazione e proposte di standards qualitativi e di criteri per l'accreditamento, la certificazione e per l'accertamento dei crediti formativi; c) monitoraggio dei servizi per l'impiego; d) monitoraggio, studio ed analisi delle politiche occupazionali nello spirito del titolo VI del trattato U.E.; e) collegamento con il "Sistema informativo lavoro" secondo la disciplina di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 469/1997 e gestione delle banche dati dei servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale e l'omogeneita' degli standards informativi; f) qualificazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, in particolare, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico, di assistenza tecnica alle diverse attivita' di formazione degli operatori di promozione delle attivita' e di documentazione; g) realizzazione di studi e ricerche, anche su commesse. 2. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, l'Agenzia assume le funzioni di "Osservatorio del mercato del lavoro" ed esercita i compiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10, anche sulla base delle informazioni e dei dati provenienti dal Sistema informativo lavoro ed assicurando l'articolazione delle relative attivita' a livello provinciale e subprovinciale. 3. Sono soppressi i commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 10; al comma 2 dello stesso art. 4 sono soppresse le parole: "A tal fine, la Sezione osservatorio del mercato del lavoro". 4. Al fine di realizzare le attivita' di cui al comma 1, l'Agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati. 5. Sulla base degli indirizzi regionali, l'Agenzia formula un piano annuale delle attivita' da sottoporre all'approvazione della giunta regionale. 6. l'Agenzia svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e allo sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad essa affidati dalla giunta regionale. 7. Ai sensi della lettera h), comma 1, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 469/1997, l'Agenzia puo' erogare servizi a titolo oneroso a soggetti privati che ne facciano richiesta ed avanzare la propria candidatura a bandi di gara nazionali e comunitari.