Art. 15.
           Concorso istituzionale e partecipazione sociale
    1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione dei
soggetti economici e sociali agli atti della programmazione regionale
si realizza tramite procedure di consultazione e di concertazione, ai
sensi dello Statuto e della presente legge.
    2.  Le  procedure di consultazione sono finalizzate alla raccolta
di   pareri  e  di  autonomi  apporti  propositivi  nel  processo  di
formazione degli atti di programmazione.
    3.   Le   procedure   di   concertazione  sono  finalizzate  alla
individuazione e determinazione, tra la giunta regionale e i soggetti
istituzionali,  economici  e  sociali  interessati, degli obiettivi e
degli  altri  contenuti  essenziali  degli  atti  di  programmazione,
mediante  la  ricerca  di  reciproche convergenze, cui contribuiscono
autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti.
    4. La  concertazione  informa l'intero processo di programmazione
ed  e' promossa necessariamente, oltre che sulla proposta di bilancio
regionale,  sugli  atti di cui agli articoli 6, 9, 10. Essa si svolge
tra  la  giunta regionale, le rappresentanze istituzionali e le parti
sociali   rappresentative   delle   categorie   imprenditoriali,  dei
lavoratori  dipendenti  e  delle  associazioni  cooperative che vi si
impegnano  mediante la sottoscrizione di un accordo preliminare sugli
obiettivi  e sulle regole secondo i principi della presente legge. La
concertazione  puo'  essere estesa, in relazione a specifici temi, ad
altri soggetti direttamente interessati.
    5. La  concertazione  e'  attivata  dalla  giunta  regionale  nei
confronti  dei  soggetti  di  cui al comma precedente o, in relazione
all'oggetto della concertazione, di parte di essi e si conclude entro
un  termine  predeterminato, compatibile con l'adozione degli atti da
parte degli organi competenti.
    6.   La   giunta   regionale  assicura  il  coordinamento  tra  i
procedimenti di concertazione istituzionale e sociale, anche mediante
l'unificazione  dei  procedimenti  stessi, o di loro fasi, in accordo
con i soggetti interessati.
    7. Il  concorso  alla  programmazione  regionale,  da  parte  dei
soggetti  di  cui  ai commi precedenti, puo' anche derivare, in altri
casi  o  all'interno  dei  procedimenti  di concertazione, da atti di
programmazione negoziata sottoscritti con la giunta regionale.
    8. Le  province,  i  comuni e le comunita' montane osservano, per
gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, procedure
analoghe a quelle previste dal presente articolo.