Art. 15. Concorso istituzionale e partecipazione sociale 1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione dei soggetti economici e sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di consultazione e di concertazione, ai sensi dello Statuto e della presente legge. 2. Le procedure di consultazione sono finalizzate alla raccolta di pareri e di autonomi apporti propositivi nel processo di formazione degli atti di programmazione. 3. Le procedure di concertazione sono finalizzate alla individuazione e determinazione, tra la giunta regionale e i soggetti istituzionali, economici e sociali interessati, degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, mediante la ricerca di reciproche convergenze, cui contribuiscono autonomamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti. 4. La concertazione informa l'intero processo di programmazione ed e' promossa necessariamente, oltre che sulla proposta di bilancio regionale, sugli atti di cui agli articoli 6, 9, 10. Essa si svolge tra la giunta regionale, le rappresentanze istituzionali e le parti sociali rappresentative delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori dipendenti e delle associazioni cooperative che vi si impegnano mediante la sottoscrizione di un accordo preliminare sugli obiettivi e sulle regole secondo i principi della presente legge. La concertazione puo' essere estesa, in relazione a specifici temi, ad altri soggetti direttamente interessati. 5. La concertazione e' attivata dalla giunta regionale nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente o, in relazione all'oggetto della concertazione, di parte di essi e si conclude entro un termine predeterminato, compatibile con l'adozione degli atti da parte degli organi competenti. 6. La giunta regionale assicura il coordinamento tra i procedimenti di concertazione istituzionale e sociale, anche mediante l'unificazione dei procedimenti stessi, o di loro fasi, in accordo con i soggetti interessati. 7. Il concorso alla programmazione regionale, da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti, puo' anche derivare, in altri casi o all'interno dei procedimenti di concertazione, da atti di programmazione negoziata sottoscritti con la giunta regionale. 8. Le province, i comuni e le comunita' montane osservano, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, procedure analoghe a quelle previste dal presente articolo.