Art. 2. Finalita' della programmazione 1. La programmazione regionale si propone: a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi; b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipazione dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo, della definizione delle strategie di intervento, nell'attuazione delle conseguenti politiche; c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singoli cittadini, la certezza degli obblighi e delle facolta' nei rapporti tra soggetti pubblici e privati; d) di ordinare i processi decisionali e le attivita' strumentali della Regione; e) di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunita' tra gli individui, uomini e donne.