Art. 15. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualita' l . Le direttive regionali di cui all'art. 4 individuano e prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di consentire la valutazione, da parte dell'autorita' competente al rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di qualita' prefissati ai sensi dell'art. 14. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. l6 della legge 11 febbraio l994, n. l09 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni, nonche' dal regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 stessa legge. 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dalla presente legge puo' determinare altresi' apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione di future destinazioni urbanistiche che consentano la realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. L'autorizzazione contenente tali prescrizioni deve essere notificata al comune interessato, per gli adempimenti di cui all'art. 11 della presente legge. 3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente cautelative devono essere circoscritte all'ambito territoriale individuato ai fini di cui al comma 3 dell'art. l 6.