Art. 15.
     Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualita'
    l  .  Le  direttive  regionali  di  cui  all'art. 4 individuano e
prescrivono  la  documentazione  che  i  soggetti  interessati devono
allegare  al  progetto  di  linea  o  impianto  elettrico, al fine di
consentire  la  valutazione,  da  parte  dell'autorita' competente al
rilascio  della  relativa autorizzazione, degli obiettivi di qualita'
prefissati  ai  sensi  dell'art. 14.  E'  fatto salvo quanto disposto
dall'art. l6  della  legge  11 febbraio l994, n. l09 (legge quadro in
materia  di  lavori pubblici) e successive modificazioni, nonche' dal
regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 stessa legge.
    2. L'amministrazione  competente  al rilascio dell'autorizzazione
disciplinata  dalla presente legge puo' determinare altresi' apposite
prescrizioni  volte  a  limitare od escludere la previsione di future
destinazioni  urbanistiche che consentano la realizzazione di edifici
nei  quali  sia  prevista la permanenza umana per periodi giornalieri
superiori a 4 ore. L'autorizzazione contenente tali prescrizioni deve
essere  notificata  al comune interessato, per gli adempimenti di cui
all'art. 11 della presente legge.
    3.  Nei  casi  previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente
cautelative   devono   essere  circoscritte  all'ambito  territoriale
individuato ai fini di cui al comma 3 dell'art. l 6.