Art. 21.
                         Disposizioni finali
    1.   La   presente   legge   non   si  applica  alle  domande  di
autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in vigore ad
eccezione  di  quanto previsto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera
c).
    2.  Fino  all'entrata  in vigore delle direttive regionali di cui
all'art. 4,  il  rilascio  dell'autorizzazione  per  la costruzione e
l'esercizio   delle   linee   elettriche   resta  disciplinato  dalle
disposizioni    previgenti.    Tuttavia    le    domande   presentate
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente legge, sono
esaminate  nel  rispetto  degli  articoli 6 e 7, nonche' dell'art. 8,
comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla a farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 11 agosto 1999
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata riapprovata dal consiglio regionale,
ai sensi dell'art. 127/4 Cost., il 26 luglio 1999 ed e' stata vistata
dal Commissario del Governo il 5 agosto l999.