Art. 21. Disposizioni finali 1. La presente legge non si applica alle domande di autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccezione di quanto previsto ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c). 2. Fino all'entrata in vigore delle direttive regionali di cui all'art. 4, il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio delle linee elettriche resta disciplinato dalle disposizioni previgenti. Tuttavia le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono esaminate nel rispetto degli articoli 6 e 7, nonche' dell'art. 8, comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla a farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 11 agosto 1999 CHITI La presente legge e' stata riapprovata dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 127/4 Cost., il 26 luglio 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5 agosto l999.