Art. 3.
                Interventi soggetti ad autorizzazione
    1. La  costruzione  e  l'esercizio  di  linee  ed impianti per il
trasporto,  la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica
di   tensione   nominale   di   esercizio  fino  a  150.000 volt,  la
realizzazione  di  opere  accessorie, nonche' le varianti di linee ed
impianti  esistenti sono soggetti, salvo quanto disposto dall'art. 8,
ad  autorizzazione  regionale  o provinciale, secondo quanto disposto
dal  comma l dell'art. 5 della presente legge, in conformita' con gli
articoli  28,  comma  1,  lettera  b) e 29, comma 1, lettera a) della
legge regionale n. 88/1998.
    2. Il  rilascio  dell'autorizzazione  prevista  dal  comma  l  e'
subordinato  al  rispetto  delle  prescrizioni dettate dall'autorita'
competente in conformita' con le direttive di cui all'art. 4.
    3.  In  nessun caso puo' procedersi al rilascio di autorizzazione
provvisoria,  come  gia'  previsto  dall'art. 113  del  regio decreto
11 dicembre  1933,  n.  l775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici).