Art. 3. Interventi soggetti ad autorizzazione 1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150.000 volt, la realizzazione di opere accessorie, nonche' le varianti di linee ed impianti esistenti sono soggetti, salvo quanto disposto dall'art. 8, ad autorizzazione regionale o provinciale, secondo quanto disposto dal comma l dell'art. 5 della presente legge, in conformita' con gli articoli 28, comma 1, lettera b) e 29, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 88/1998. 2. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma l e' subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate dall'autorita' competente in conformita' con le direttive di cui all'art. 4. 3. In nessun caso puo' procedersi al rilascio di autorizzazione provvisoria, come gia' previsto dall'art. 113 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. l775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).