Art. 13.
        Apertura di grandi strutture di vendita: presupposti
    1. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura di grandi strutture
di  vendita  e'  subordinato  alla  verifica  della sussistenza delle
seguenti condizioni:
      a) rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  urbanistica,
dettate dalla Regione e dal comune;
      b) sussistenza  del  requisito  di  compatibilita' territoriale
dell'insediamento  in relazione alla classe cui appartiene il comune,
di cui all'art. 3;
      c) compatibilita'   con   le   previsioni  di  possibilita'  di
insediamento contenute nella tabella di cui all'allegato A;
      d) positivo  riscontro delle caratteristiche qualitative minime
dell'insediamento previste nel regolamento di cui all'art. 49;
      e) articolazione  in  forma  di centro commerciale delle grandi
strutture di vendita di tipo G2;
      f) sussistenza   di   ogni  altra  condizione  richiesta  dalla
presente legge.
    2.  Costituiscono  ipotesi di apertura di una grande struttura di
vendita:
      a) la realizzazione ex novo di una grande struttura;
      b) l'ampliamento  di  una  media struttura di vendita esistente
oltre  i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture
di  vendita  in  relazione  alla  classe  del comune in cui la stessa
insiste;
      c) l'ampliamento   di   una  grande  struttura  di  vendita  di
categoria  inferiore  (G1)  che  importi  il  superamento  dei limiti
dimensionali  minimi  previsti  per  le  grandi  strutture di vendita
superiori (G2);
      d) l'aggiunta   merceologica  di  un  intero  settore,  di  cui
all'art. 5, comma 1, del decreto, precedentemente non autorizzato;
      e) l'accorpamento   di  due  o  piu'  esercizi  commerciali  in
un'unica grande struttura di vendita;
      f) la  rilocalizzazione,  come  definita  dall'art. 2, comma 1,
lettera e).