Art. 13. Apertura di grandi strutture di vendita: presupposti 1. Il rilascio di autorizzazioni all'apertura di grandi strutture di vendita e' subordinato alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: a) rispetto delle disposizioni in materia di urbanistica, dettate dalla Regione e dal comune; b) sussistenza del requisito di compatibilita' territoriale dell'insediamento in relazione alla classe cui appartiene il comune, di cui all'art. 3; c) compatibilita' con le previsioni di possibilita' di insediamento contenute nella tabella di cui all'allegato A; d) positivo riscontro delle caratteristiche qualitative minime dell'insediamento previste nel regolamento di cui all'art. 49; e) articolazione in forma di centro commerciale delle grandi strutture di vendita di tipo G2; f) sussistenza di ogni altra condizione richiesta dalla presente legge. 2. Costituiscono ipotesi di apertura di una grande struttura di vendita: a) la realizzazione ex novo di una grande struttura; b) l'ampliamento di una media struttura di vendita esistente oltre i valori massimi di superficie previsti per le medie strutture di vendita in relazione alla classe del comune in cui la stessa insiste; c) l'ampliamento di una grande struttura di vendita di categoria inferiore (G1) che importi il superamento dei limiti dimensionali minimi previsti per le grandi strutture di vendita superiori (G2); d) l'aggiunta merceologica di un intero settore, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto, precedentemente non autorizzato; e) l'accorpamento di due o piu' esercizi commerciali in un'unica grande struttura di vendita; f) la rilocalizzazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera e).