Art. 14. Apertura di grandi strutture di vendita: priorita' 1. Per domande concorrenti, ai sensi delle presenti disposizioni, si intendono quelle presentate al comune competente nel corso del medesimo mese. Sono concorrenti anche le domande presentate nel medesimo mese in diversi comuni appartenenti allo stesso bacino di utenza od aree ad alta densita' commerciale di cui all'art. 6, commi 1 e 2. 2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto, tra piu' domande concorrenti per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita come definite all'art. 13, comma 2 e' data priorita' alle domande accompagnate da contestuale rinuncia, condizionata all'accoglimento della domanda stessa, a due o piu', medie o grandi strutture di vendita nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le strutture di vendita accorpate siano ubicate nel medesimo comune o, trattandosi di rilocalizzazione nella medesima zona ad alta densita' commerciale; b) tra le strutture di vendita rinunciate ve ne sia almeno una della medesima categoria dimensionale o della categoria dimensionale immediatamente inferiore a quella che si intende realizzare; c) la somma delle superfici di vendita delle strutture rinunciate sia almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori merceologici alimentare e non alimentare, imputata sulla base dell'attivita' prevalente. 3. In ogni caso la priorita' di cui al comma 2 puo' essere fatta valere solo qualora: a) trattandosi di struttura alimentare, la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale; b) trattandosi di struttura non alimentare, la domanda sia inoltrata da chi abbia partecipato ai corsi di formazione o comunque dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione. 4. Tra domande concorrenti con titolo di priorita' ai sensi del comma 2, cosi' come tra domande prive di tale titolo e' data priorita', nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri: a) trasferimento nell'ambito della stessa zona commerciale del comune; b) trasferimento nell'ambito del comune; c) rilocalizzazione nella medesima zona ad alta densita' commerciale e, tra piu' domande di rilocalizzazione, maggiore superficie di vendita complessiva rilocalizzata; d) inserimento della struttura in un centro commerciale, insieme ad altri operatori di piccolo dettaglio; e) quantita' di manodopera locale assorbita o riassorbita, in particolare gia' impiegata nel commercio; f) titolarita' di altre grandi strutture di vendita nella regione; g) impegno formalmente assunto all'applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.