Art. 14.
         Apertura di grandi strutture di vendita: priorita'
    1. Per domande concorrenti, ai sensi delle presenti disposizioni,
si  intendono  quelle  presentate  al comune competente nel corso del
medesimo  mese.  Sono  concorrenti  anche  le  domande presentate nel
medesimo  mese  in  diversi comuni appartenenti allo stesso bacino di
utenza  od aree ad alta densita' commerciale di cui all'art. 6, commi
1 e 2.
    2.  Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto, tra piu' domande
concorrenti  per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita come
definite  all'art.  13,  comma  2  e'  data  priorita'  alle  domande
accompagnate  da  contestuale rinuncia, condizionata all'accoglimento
della  domanda  stessa,  a  due  o  piu', medie o grandi strutture di
vendita nel rispetto delle seguenti condizioni:
      a) le strutture di vendita accorpate siano ubicate nel medesimo
comune o, trattandosi di rilocalizzazione nella medesima zona ad alta
densita' commerciale;
      b) tra  le strutture di vendita rinunciate ve ne sia almeno una
della  medesima categoria dimensionale o della categoria dimensionale
immediatamente inferiore a quella che si intende realizzare;
      c) la   somma   delle  superfici  di  vendita  delle  strutture
rinunciate  sia  almeno  pari  alla superficie richiesta per la nuova
struttura,  distintamente per i due settori merceologici alimentare e
non alimentare, imputata sulla base dell'attivita' prevalente.
    3.  In ogni caso la priorita' di cui al comma 2 puo' essere fatta
valere solo qualora:
      a) trattandosi   di   struttura   alimentare,  la  domanda  sia
accompagnata da impegno di reimpiego del personale;
      b) trattandosi  di  struttura  non  alimentare,  la domanda sia
inoltrata  da chi abbia partecipato ai corsi di formazione o comunque
dimostri il possesso del requisito di adeguata qualificazione.
    4.  Tra  domande concorrenti con titolo di priorita' ai sensi del
comma  2,  cosi'  come  tra  domande  prive  di  tale  titolo e' data
priorita', nell'ordine, in funzione dei seguenti criteri:
      a) trasferimento  nell'ambito della stessa zona commerciale del
comune;
      b) trasferimento nell'ambito del comune;
      c) rilocalizzazione   nella  medesima  zona  ad  alta  densita'
commerciale   e,  tra  piu'  domande  di  rilocalizzazione,  maggiore
superficie di vendita complessiva rilocalizzata;
      d) inserimento   della  struttura  in  un  centro  commerciale,
insieme ad altri operatori di piccolo dettaglio;
      e) quantita'  di  manodopera locale assorbita o riassorbita, in
particolare gia' impiegata nel commercio;
      f) titolarita'  di  altre  grandi  strutture  di  vendita nella
regione;
      g) impegno  formalmente  assunto all'applicazione dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro della categoria.