Art. 15.
             Ampliamento di grandi strutture di vendita
    1.  L'ampliamento  di  superficie  di grandi strutture di vendita
della  tipologia  G1  e'  soggetto  ad  autorizzazione del comune, su
conforme  parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma
3 del decreto.
    2.  L'autorizzazione,  fermo  il  rispetto  delle disposizioni in
materia  urbanistica,  igienico-sanitaria,  di sicurezza e simili, e'
sempre  concessa,  ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto qualora
concorrano tutte le seguenti condizioni:
      a) che  l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento
di esercizi commerciali, gia' autorizzati ai sensi dell'art. 24 della
legge  11 giugno 1971, n. 426 per generi di largo e generale consumo,
e  conteggiati  per  il valore di 150 mq o 250 mq ciascuno, a seconda
della  classe  di  appartenenza  del  comune,  o  per  la  superficie
effettiva,  se maggiore. Gli esercizi accorpati debbono provenire dal
medesimo   comune   ovvero,  trattandosi  di  ampliamento  di  grandi
strutture  di  tipologia  G1  esistenti  nelle zone di cui all'art. 6
comma 2, dalla medesima zona ad alta densita' commerciale;
      b) che  l'ampliamento  delle  grandi strutture di vendita della
tipologia G1 non superi i limiti dimensionali massimi della categoria
stessa, in relazione al comune ove la struttura insiste;
      c) che  la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del
personale  gia'  operante negli esercizi commerciali da concentrare o
accorpare.
    3.  Qualora  tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati
non  siano  autorizzati per generi di largo e generale consumo ovvero
la   domanda  non  sia  accompagnata  da  impegno  di  reimpiego  del
personale,  l'ampliamento  puo'  ugualmente  essere  concesso,  ma il
rilascio della relativa autorizzazione non costituisce atto dovuto ai
sensi  dell'art. 10, comma 3 del decreto bensi' sottoposto a puntuale
valutazione.
    4.   L'ampliamento   delle  superfici  di  vendita  delle  grandi
strutture  della  tipologia G1 e' in ogni caso sempre concesso per un
ammontare  massimo  del  10  per cento della superficie, per una sola
volta  e  sempre  che  l'esercizio ampliato permanga nei limiti della
tipologia   G1,  qualora  la  domanda  sia  accompagnata  da  accordo
sindacale  per assorbimento nella struttura di lavoratori, autonomi o
dipendenti, gia' operanti in esercizi di vicinato presenti nel raggio
di  due  chilometri  dalla grande struttura di vendita, in misura non
inferiore ad una unita' ogni 70 mq di superficie aggiuntiva.
    5.   Non   e'  ammesso  ampliamento  di  grandi  strutture  della
tipo-logia G2.