Art. 15. Ampliamento di grandi strutture di vendita 1. L'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita della tipologia G1 e' soggetto ad autorizzazione del comune, su conforme parere della Conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3 del decreto. 2. L'autorizzazione, fermo il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza e simili, e' sempre concessa, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto qualora concorrano tutte le seguenti condizioni: a) che l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, gia' autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 per generi di largo e generale consumo, e conteggiati per il valore di 150 mq o 250 mq ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, o per la superficie effettiva, se maggiore. Gli esercizi accorpati debbono provenire dal medesimo comune ovvero, trattandosi di ampliamento di grandi strutture di tipologia G1 esistenti nelle zone di cui all'art. 6 comma 2, dalla medesima zona ad alta densita' commerciale; b) che l'ampliamento delle grandi strutture di vendita della tipologia G1 non superi i limiti dimensionali massimi della categoria stessa, in relazione al comune ove la struttura insiste; c) che la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale gia' operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare. 3. Qualora tutti o parte degli esercizi concentrati o accorpati non siano autorizzati per generi di largo e generale consumo ovvero la domanda non sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale, l'ampliamento puo' ugualmente essere concesso, ma il rilascio della relativa autorizzazione non costituisce atto dovuto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto bensi' sottoposto a puntuale valutazione. 4. L'ampliamento delle superfici di vendita delle grandi strutture della tipologia G1 e' in ogni caso sempre concesso per un ammontare massimo del 10 per cento della superficie, per una sola volta e sempre che l'esercizio ampliato permanga nei limiti della tipologia G1, qualora la domanda sia accompagnata da accordo sindacale per assorbimento nella struttura di lavoratori, autonomi o dipendenti, gia' operanti in esercizi di vicinato presenti nel raggio di due chilometri dalla grande struttura di vendita, in misura non inferiore ad una unita' ogni 70 mq di superficie aggiuntiva. 5. Non e' ammesso ampliamento di grandi strutture della tipo-logia G2.