Art. 16. Aggiunta di settore merceologico 1. L'aggiunta di un settore merceologico, in una grande struttura di vendita esistente e senza variazione della superficie complessiva e' autorizzabile a condizione che vengano contestualmente rinunciate ed accorpate una o piu' medie strutture di vendita gia' autorizzate per il nuovo settore richiesto. La somma delle superfici delle strutture rinunciate o accorpate non deve essere inferiore alla superficie che si intende destinare al nuovo settore. 2. Qualora l'operazione di aggiunta di un settore merceologico mancante avvenga contestualmente all'ampliamento della superficie dell'altro settore gia' autorizzato, per tale ampliamento si applicano le disposizioni dell'art. 15.