Art. 16.
                  Aggiunta di settore merceologico
    1. L'aggiunta di un settore merceologico, in una grande struttura
di  vendita esistente e senza variazione della superficie complessiva
e'  autorizzabile a condizione che vengano contestualmente rinunciate
ed  accorpate  una o piu' medie strutture di vendita gia' autorizzate
per  il  nuovo  settore  richiesto.  La  somma  delle superfici delle
strutture  rinunciate  o  accorpate  non  deve  essere inferiore alla
superficie che si intende destinare al nuovo settore.
    2.  Qualora  l'operazione  di aggiunta di un settore merceologico
mancante  avvenga  contestualmente  all'ampliamento  della superficie
dell'altro   settore   gia'  autorizzato,  per  tale  ampliamento  si
applicano le disposizioni dell'art. 15.