Art. 17. Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita 1. Fuori dei casi di rilocalizzazione di cui ai comma 2 il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita, nell'ambito del territorio comunale, e' autorizzato dal comune, previa valutazione da parte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del decreto degli effetti sul tessuto commerciale e di ogni altro aspetto di rilievo, a condizione che la nuova ubicazione prescelta sia conforme alle disposizioni regionali e locali in materia di urbanistica commerciale. 2. La rilocalizzazione di una grande struttura di vendita e' ammessa alle seguenti condizioni cumulative: a) che essa avvenga tra comuni della medesima zona ad alta densita' commerciale, di cui all'art. 6, comma 2; b) che nella tabella di cui all'allegato A vi siano disponibilita' per nuove grandi strutture di vendita. 3. La rilocalizzazione in ogni caso assorbe una disponibilita' per apertura di grandi strutture di vendita nella zona ad alta densita' nella quale avviene.