Art. 17.
 Trasferimento e rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita
    1.  Fuori  dei  casi  di  rilocalizzazione  di  cui ai comma 2 il
trasferimento  di sede delle grandi strutture di vendita, nell'ambito
del   territorio   comunale,   e'   autorizzato  dal  comune,  previa
valutazione  da  parte  della Conferenza di servizi di cui all'art. 9
del  decreto  degli  effetti  sul tessuto commerciale e di ogni altro
aspetto  di  rilievo,  a condizione che la nuova ubicazione prescelta
sia  conforme  alle  disposizioni  regionali  e  locali in materia di
urbanistica commerciale.
    2.  La  rilocalizzazione  di  una  grande struttura di vendita e'
ammessa alle seguenti condizioni cumulative:
      a) che  essa  avvenga  tra  comuni  della medesima zona ad alta
densita' commerciale, di cui all'art. 6, comma 2;
      b) che   nella   tabella   di   cui  all'allegato  A  vi  siano
disponibilita' per nuove grandi strutture di vendita.
    3.  La  rilocalizzazione  in ogni caso assorbe una disponibilita'
per  apertura  di  grandi  strutture  di  vendita  nella zona ad alta
densita' nella quale avviene.