Art. 18. Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita 1. La domanda di apertura di grandi strutture di vendita, di cui all'art. 9 del decreto, e' inoltrata al comune competente unitamente agli allegati necessari alla sua valutazione consistenti nel progetto urbanistico preliminare con relativa destinazione d'uso dei suoli, nella descrizione analitica delle caratteristiche commerciali dell'iniziativa ed in una valutazione di impatto commerciale. La domanda e' inviata in copia senza allegati e per conoscenza, anche alla Regione. 2. Il comune, entro 7 giorni dal ricevimento della domanda, provvede ad integrare per quanto di sua competenza la documentazione allegata, e, nel contempo, invita l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione nel termine di giorni trenta dalla relativa comunicazione. Decorso il detto termine, senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto, la domanda si intende rinunciata. Completata la domanda, il comune invia l'intera documentazione ricevuta e raccolta agli uffici regionali. 3. Nel termine di trenta giorni decorrente dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza, il comune, previa intesa con la provincia e con la Regione, la quale terra' conto della eventuale presenza di domande concorrenti di cui all'art. 14, indice la Conferenza di servizi prevista all'art. 9 del decreto, fissandone lo svolgimento non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di indizione. 4. Della data di indizione della Conferenza e' data notizia, mediante comunicazione dell'ordine del giorno, all'istante, a tutti i comuni appartenenti alla medesima area sovracomunale configurabile come unico bacino di utenza, alle organizzazioni provinciali di categoria, perche' possano esercitare le facolta' di cui all'art. 9 comma 4, del decreto. 5. Le domande relativamente alle quali non e' comunicato provvedimento di diniego decorsi centoventi giorni dalla data di convocazione della Conferenza di servizi devono intendersi accolte.