Art. 18.
Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di
                               vendita
    1.  La domanda di apertura di grandi strutture di vendita, di cui
all'art.  9 del decreto, e' inoltrata al comune competente unitamente
agli allegati necessari alla sua valutazione consistenti nel progetto
urbanistico  preliminare  con  relativa destinazione d'uso dei suoli,
nella   descrizione   analitica   delle  caratteristiche  commerciali
dell'iniziativa  ed  in  una  valutazione  di impatto commerciale. La
domanda  e'  inviata  in copia senza allegati e per conoscenza, anche
alla Regione.
    2.  Il  comune,  entro  7  giorni  dal ricevimento della domanda,
provvede  ad integrare per quanto di sua competenza la documentazione
allegata,  e,  nel  contempo,  invita  l'interessato a procedere alla
eventuale  regolarizzazione  o  integrazione  nel  termine  di giorni
trenta  dalla relativa comunicazione. Decorso il detto termine, senza
che  l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto, la domanda si
intende  rinunciata.  Completata la domanda, il comune invia l'intera
documentazione ricevuta e raccolta agli uffici regionali.
    3.  Nel  termine  di  trenta  giorni  decorrente  dall'invio alla
Regione  della  documentazione  a  corredo  dell'istanza,  il comune,
previa  intesa  con  la  provincia  e con la Regione, la quale terra'
conto della eventuale presenza di domande concorrenti di cui all'art.
14,  indice la Conferenza di servizi prevista all'art. 9 del decreto,
fissandone  lo svolgimento non oltre il novantesimo giorno successivo
alla data di indizione.
    4.  Della  data  di  indizione  della Conferenza e' data notizia,
mediante comunicazione dell'ordine del giorno, all'istante, a tutti i
comuni  appartenenti  alla  medesima area sovracomunale configurabile
come  unico  bacino  di  utenza,  alle  organizzazioni provinciali di
categoria,  perche'  possano esercitare le facolta' di cui all'art. 9
comma 4, del decreto.
    5.   Le  domande  relativamente  alle  quali  non  e'  comunicato
provvedimento  di  diniego  decorsi  centoventi  giorni dalla data di
convocazione della Conferenza di servizi devono intendersi accolte.