Art. 19.
                       Strumenti di promozione
    1.  Al  fine  di  promuovere  l'equilibrato  sviluppo delle medie
strutture   di   vendita  sul  proprio  territorio  nonche'  la  loro
integrazione con l'intero apparato distributivo, i comuni, entro otto
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge si dotano degli
strumenti necessari a garantire la promozione della rete comunale per
le medie strutture di vendita, previa analisi ricognitiva dell'intero
apparato  distributivo  al  dettaglio  del comune e valutazione della
situazione   di   mercato   in   conformita'   agli  indirizzi  della
programmazione regionale al fine di:
      a) determinare  il  numero,  la  categoria  dimensionale  e  la
tipologia  merceologica  delle  medie  strutture  di vendita di nuova
realizzazione,  secondo  la  classificazione operata all'art. 6 della
presente  legge.  I  comuni delle classi I e II possono ulteriormente
suddividere  le  medie  strutture  di  vendita  di  tipo  M2  in  due
sottocategorie dimensionali;
      b) disciplinare  l'apertura,  l'ampliamento  merceologico  o di
superficie, il trasferimento delle medie strutture di vendita ed ogni
altro aspetto non espressamente regolato dal decreto o dalla presente
legge,  nel  rispetto  dei principi di libera concorrenza e mobilita'
degli operatori sul territorio.
    2.  La definizione degli strumenti di cui al comma 1, richiede la
previa  consultazione  delle  Associazioni  dei  consumatori  e degli
operatori  commerciali  piu'  rappresentative a livello provinciale e
delle  Organizzazioni  sindacali dei lavoratori e, per i comuni delle
classi   I   e  II,  delle  rappresentanze  comunali  delle  predette
associazioni qualora esistenti.
    3.  Le  determinazioni  assunte  dai comuni ai sensi del comma 1,
sono   riviste  ad  aggiornate  ogni  quattro  anni,  con  la  stessa
procedura.
    4.  Va  in ogni caso garantita la libera trasferibilita' in tutto
il  territorio  comunale  delle medie strutture di vendita di tipo M1
non alimentare, in attivita' da almeno tre anni.
    5.  In  sede  di  strumento di indirizzo e promozione delle medie
strutture   di  vendita  i  comuni  possono  aumentare  i  valori  di
superficie  previsti  all'art. 20,  comma  3, lettera a) e ridurre le
percentuali previste al medesimo art. 20, comma 4.