Art. 19. Strumenti di promozione 1. Al fine di promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita sul proprio territorio nonche' la loro integrazione con l'intero apparato distributivo, i comuni, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dotano degli strumenti necessari a garantire la promozione della rete comunale per le medie strutture di vendita, previa analisi ricognitiva dell'intero apparato distributivo al dettaglio del comune e valutazione della situazione di mercato in conformita' agli indirizzi della programmazione regionale al fine di: a) determinare il numero, la categoria dimensionale e la tipologia merceologica delle medie strutture di vendita di nuova realizzazione, secondo la classificazione operata all'art. 6 della presente legge. I comuni delle classi I e II possono ulteriormente suddividere le medie strutture di vendita di tipo M2 in due sottocategorie dimensionali; b) disciplinare l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, il trasferimento delle medie strutture di vendita ed ogni altro aspetto non espressamente regolato dal decreto o dalla presente legge, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e mobilita' degli operatori sul territorio. 2. La definizione degli strumenti di cui al comma 1, richiede la previa consultazione delle Associazioni dei consumatori e degli operatori commerciali piu' rappresentative a livello provinciale e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e, per i comuni delle classi I e II, delle rappresentanze comunali delle predette associazioni qualora esistenti. 3. Le determinazioni assunte dai comuni ai sensi del comma 1, sono riviste ad aggiornate ogni quattro anni, con la stessa procedura. 4. Va in ogni caso garantita la libera trasferibilita' in tutto il territorio comunale delle medie strutture di vendita di tipo M1 non alimentare, in attivita' da almeno tre anni. 5. In sede di strumento di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita i comuni possono aumentare i valori di superficie previsti all'art. 20, comma 3, lettera a) e ridurre le percentuali previste al medesimo art. 20, comma 4.