Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono: a) per decreto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio; b) per esercizi non di vicinato, le medie, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali superiori alle soglie degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del decreto; c) per anni di attivita' di un esercizio commerciale, il periodo di tempo, espresso in anni interi, decorso dal momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio, indipendentemente da eventuali interruzioni di attivita' o mutamenti di titolarita'; d) per personale dipendente di esercizi accorpati o concentrati, ai fini delle priorita' e degli automatismi di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto, non solo i dipendenti in senso stretto ma anche i titolari, i coadiutori ed i soci lavoratori legati all'impresa da rapporto di lavoro, a tempo pieno o part-time, purche' regolarmente costituito in conformita' alle vigenti disposizioni in materia; e) per rilocalizzazione di una grande struttura di vendita, la cessazione di una iniziativa commerciale in un comune con rinuncia e riconsegna dell'autorizzazione ed il contestuale rilascio di nuova autorizzazione in altro comune della medesima zona ad alta densita' commerciale; f) per centro storico di un comune o di una frazione, l'area a tal fine individuata nello strumento urbanistico generale del comune o con ulteriore atto del consiglio comunale o, in attesa di tale individuazione, l'area compresa entro le mura storiche, o corrispondente al nucleo storico della citta' o frazione laddove dette mura non esistono; g) per comuni ad economia prevalentemente turistica, citta' d'arte e loro parti di territorio di rilevanza turistica, i comuni o le parti di essi individuati dalla giunta regionale, su proposta dei comuni e sulla base dei criteri previsti all'art. 26 commi 2 e 3; h) per superficie di vendita di un esercizio di vicinato, di una media o di una grande struttura di vendita e di un centro commerciale, la sola superficie destinata alle attivita' commerciali al dettaglio disciplinate dal decreto, con esclusione della superficie destinata a pubblici esercizi, attivita' artigianali ed altre attivita'.