Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai fini della presente legge si intendono:
      a) per  decreto,  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
sulla riforma della disciplina del commercio;
      b) per  esercizi non di vicinato, le medie, le grandi strutture
di  vendita  ed  i  centri  commerciali  superiori  alle soglie degli
esercizi  di  vicinato  di  cui  all'art.  4, comma 2, lettera d) del
decreto;
      c) per  anni  di  attivita'  di  un  esercizio  commerciale, il
periodo  di  tempo,  espresso in anni interi, decorso dal momento del
rilascio     dell'autorizzazione     all'apertura     dell'esercizio,
indipendentemente  da eventuali interruzioni di attivita' o mutamenti
di titolarita';
      d) per   personale   dipendente   di   esercizi   accorpati   o
concentrati,  ai  fini  delle  priorita'  e  degli automatismi di cui
all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto, non solo i dipendenti in senso
stretto ma anche i titolari, i coadiutori ed i soci lavoratori legati
all'impresa da rapporto di lavoro, a tempo pieno o part-time, purche'
regolarmente  costituito  in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia;
      e) per  rilocalizzazione di una grande struttura di vendita, la
cessazione  di una iniziativa commerciale in un comune con rinuncia e
riconsegna  dell'autorizzazione  ed  il contestuale rilascio di nuova
autorizzazione  in  altro comune della medesima zona ad alta densita'
commerciale;
      f) per  centro storico di un comune o di una frazione, l'area a
tal  fine individuata nello strumento urbanistico generale del comune
o  con  ulteriore  atto  del  consiglio comunale o, in attesa di tale
individuazione,   l'area   compresa   entro   le   mura  storiche,  o
corrispondente  al  nucleo  storico  della  citta' o frazione laddove
dette mura non esistono;
      g) per  comuni  ad  economia  prevalentemente turistica, citta'
d'arte  e loro parti di territorio di rilevanza turistica, i comuni o
le  parti di essi individuati dalla giunta regionale, su proposta dei
comuni e sulla base dei criteri previsti all'art. 26 commi 2 e 3;
      h) per  superficie  di  vendita di un esercizio di vicinato, di
una  media  o  di  una  grande  struttura  di  vendita e di un centro
commerciale,  la sola superficie destinata alle attivita' commerciali
al   dettaglio   disciplinate   dal  decreto,  con  esclusione  della
superficie  destinata  a  pubblici esercizi, attivita' artigianali ed
altre attivita'.