Art. 20.
            Autorizzazioni per medie strutture di vendita
    1.   I   comuni   rilasciano   le   autorizzazioni  all'apertura,
all'accorpamento,  al  trasferimento o all'ampliamento merceologico o
di  superficie  di  medie strutture di vendita sulla base dei criteri
fissati nell'apposito strumento di promozione, nonche' dei criteri di
cui al presente articolo, disposti ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
decreto.
    2.  Ai  sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto, salvo diversa e
motivata   regolamentazione  del  comune  in  sede  di  strumento  di
indirizzo  e  promozione  delle  medie strutture di vendita, tra piu'
domande  concorrenti  tendenti all'apertura di una media struttura di
vendita,  hanno  priorita'  quelle che prevedono la concentrazione di
almeno  due  preesistenti medie strutture di vendita, in attivita' da
almeno  tre  anni,  sempre  che  sussistano  le  medesime  condizioni
previste all'art. 14, comma 3, per le grandi strutture di vendita.
    3.  Ai  sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, l'ampliamento di
superficie  di  una  media  struttura  di  vendita e' sempre concesso
qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:
      a) l'ampliamento  avvenga  per concentrazione o accorpamento di
esercizi  commerciali,  gia'  autorizzati ai sensi dell'art. 24 della
legge l l giugno 1971, n. 426 per generi di largo e generale consumo,
conteggiati per il valore di 90 mq o 150 mq ciascuno, a seconda della
classe  di  appartenenza  del  comune, o per la superficie effettiva,
se maggiore;
      b) l'ampliamento  non  superi  i  limiti  dimensionali  massimi
previsti  per  il  tipo  di  media struttura interessata, M1 o M2, in
relazione alla classe di appartenenza del comune;
      c) la  domanda  sia  accompagnata  da  impegno di reimpiego del
personale  gia'  operante negli esercizi commerciali da concentrare o
accorpare
    4.  Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto, l'autorizzazione
all'apertura  di  una  media  struttura  di  vendita  di  tipo  M1 e'
rilasciata,  qualora  sia  frutto di accorpamento o concentrazione di
piu'  esercizi, gia' autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971,
n.  426,  per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno
un  triennio, sempre che la somma delle superfici cessate sia pari ad
almeno  il  100  per  cento  della  superficie di vendita della nuova
struttura,  a  ad  almeno  il  70  per cento in caso di reimpiego del
personale,  conteggiate  per  il valore di 90 mq o 150 mq ciascuno, a
seconda  della classe di appartenenza del comune, a per la superficie
effettiva, se maggiore.
    5.   L'ampliamento   della  superficie  di  vendita  delle  medie
strutture  e' sempre concesso nel limite del 10 per cento biennale in
piu'  per  la  tipologia M1 e del 5 per cento biennale in piu' per la
tipologia  M2.  L'incremento e' concesso per non piu' di due bienni e
sempre che non venga superato il limite minimo della categoria G1 .
    6. E' in facolta' dei comuni prevedere, quale condizione o titolo
di priorita' per l'acquisizione di autorizzazioni per medie strutture
di  vendita,  il  reimpiego  del  personale,  autonomo  o dipendente,
operante  in  esercizi di vicinato accorpati o comunque entro un'area
di attrazione determinata dal comune.
    7.  La  trasformazione  di  medie  strutture  di vendita dall'una
all'altra  delle  tipologie  M1,  M2  ed  eventuali  suddivisioni  di
quest'ultima e' di esclusiva spettanza dei comuni.
    8.  E'  in facolta' dei comuni prevedere apposite disposizioni di
favore  o  di  semplificazione  procedurale per l'aggiunta di settore
merceologico  alle  medie strutture di vendita che siano in attivita'
da almeno tre anni.