Art. 20. Autorizzazioni per medie strutture di vendita 1. I comuni rilasciano le autorizzazioni all'apertura, all'accorpamento, al trasferimento o all'ampliamento merceologico o di superficie di medie strutture di vendita sulla base dei criteri fissati nell'apposito strumento di promozione, nonche' dei criteri di cui al presente articolo, disposti ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto. 2. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto, salvo diversa e motivata regolamentazione del comune in sede di strumento di indirizzo e promozione delle medie strutture di vendita, tra piu' domande concorrenti tendenti all'apertura di una media struttura di vendita, hanno priorita' quelle che prevedono la concentrazione di almeno due preesistenti medie strutture di vendita, in attivita' da almeno tre anni, sempre che sussistano le medesime condizioni previste all'art. 14, comma 3, per le grandi strutture di vendita. 3. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto, l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita e' sempre concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni: a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, gia' autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge l l giugno 1971, n. 426 per generi di largo e generale consumo, conteggiati per il valore di 90 mq o 150 mq ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, o per la superficie effettiva, se maggiore; b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura interessata, M1 o M2, in relazione alla classe di appartenenza del comune; c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego del personale gia' operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare 4. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 e' rilasciata, qualora sia frutto di accorpamento o concentrazione di piu' esercizi, gia' autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio, sempre che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 100 per cento della superficie di vendita della nuova struttura, a ad almeno il 70 per cento in caso di reimpiego del personale, conteggiate per il valore di 90 mq o 150 mq ciascuno, a seconda della classe di appartenenza del comune, a per la superficie effettiva, se maggiore. 5. L'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture e' sempre concesso nel limite del 10 per cento biennale in piu' per la tipologia M1 e del 5 per cento biennale in piu' per la tipologia M2. L'incremento e' concesso per non piu' di due bienni e sempre che non venga superato il limite minimo della categoria G1 . 6. E' in facolta' dei comuni prevedere, quale condizione o titolo di priorita' per l'acquisizione di autorizzazioni per medie strutture di vendita, il reimpiego del personale, autonomo o dipendente, operante in esercizi di vicinato accorpati o comunque entro un'area di attrazione determinata dal comune. 7. La trasformazione di medie strutture di vendita dall'una all'altra delle tipologie M1, M2 ed eventuali suddivisioni di quest'ultima e' di esclusiva spettanza dei comuni. 8. E' in facolta' dei comuni prevedere apposite disposizioni di favore o di semplificazione procedurale per l'aggiunta di settore merceologico alle medie strutture di vendita che siano in attivita' da almeno tre anni.