Art. 21.
         Interventi per la valorizzazione dei centri storici
    1.  Ai  fini  di  preservare, rilanciare e potenziare la funzione
tipica  del  commercio  nel  centro  storico  ed il suo ruolo di polo
primario  di  aggregazione della vita sociale, i comuni, entro 8 mesi
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si  dotano  di uno
strumento  di  intervento  per il centro storico, previo espletamento
della  procedura  di  cui  all'art. 19,  comma  2,  integrato  con le
specifiche   misure   di   agevolazione   tributaria  e  di  sostegno
finanziario di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto.
    2. Lo strumento puo' essere articolato come:
      a) specifico  strumento  di  gestione del fenomeno distributivo
nel centro storico;
      b) sezione  specifica  allegata al piano per le medie strutture
di vendita;
      c) componente  di  un  intervento  pluridisciplinare a progetto
integrato  a  piano  d'area  nel  quale piu' problematiche del centro
storico vengono contestualmente affrontate.
    3.  Lo  strumento  di  intervento  di  cui  al  comma  1,  previa
ricognizione    ed    approfondimento   delle   problematiche   della
distribuzione  commerciale  nel centro storico e delle interrelazioni
esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali,
detta specifici criteri di sviluppo, potenziamento e rivitalizzazione
della  distribuzione,  avendo  come obiettivo la crescita, ricambio e
diversificazione  delle  attivita',  in  raccordo  con  gli strumenti
urbanistici comunali.