Art. 21. Interventi per la valorizzazione dei centri storici 1. Ai fini di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio nel centro storico ed il suo ruolo di polo primario di aggregazione della vita sociale, i comuni, entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si dotano di uno strumento di intervento per il centro storico, previo espletamento della procedura di cui all'art. 19, comma 2, integrato con le specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario di cui all'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto. 2. Lo strumento puo' essere articolato come: a) specifico strumento di gestione del fenomeno distributivo nel centro storico; b) sezione specifica allegata al piano per le medie strutture di vendita; c) componente di un intervento pluridisciplinare a progetto integrato a piano d'area nel quale piu' problematiche del centro storico vengono contestualmente affrontate. 3. Lo strumento di intervento di cui al comma 1, previa ricognizione ed approfondimento delle problematiche della distribuzione commerciale nel centro storico e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, detta specifici criteri di sviluppo, potenziamento e rivitalizzazione della distribuzione, avendo come obiettivo la crescita, ricambio e diversificazione delle attivita', in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali.