Art. 22.
                     Modalita' degli interventi
    1. I comuni, per le finalita' di cui all'art. 21, possono:
      a) sottoporre  le  comunicazioni  di apertura degli esercizi di
vicinato alle procedure di valutazione di impatto di cui all'art. 23;
      b) esonerare   in   tutto   o   in   parte  dagli  obblighi  di
concentrazione, accorpamento o reimpiego del personale per l'apertura
di  medie  strutture  di  vendita  o  disporre altri incentivi, anche
fiscali   o   tariffari,   per  la  nascita  della  piccola  e  media
distribuzione,  compresa  la possibilita' di insediamento delle medie
strutture  di  tipo  M2  anche  in  assenza  dello strumento previsto
all'art. 19;
      c) disporre   la   temporanea   intrasferibilita'  delle  nuove
attivita'  sorte  nel  centro  storico, per periodi non superiori a 3
anni dal loro insediamento;
      d) differenziare   le   attivita'  commerciali  e  la  relativa
disciplina  giuridica con riferimento a specifiche classificazioni di
carattere  dimensionale,  merceologico  ovvero,  previa intesa con le
rappresentanze  di categoria degli operatori, qualitativo, sempre che
cio'  contribuisca  ad un ampliamento di opportunita' di insediamento
nel centro storico;
      e) disporre  il  divieto di vendita di determinate merceologie,
qualora  questa  costituisca  un  grave  ed evidente contrasto con la
tutela di valori artistici, storici o ambientali;
      f) rinnovare   o   confermare,   con   o  senza  modificazioni,
esclusivamente  per  le  finalita'  di  cui  alle  lettere  d) ed e),
eventuali  disposizioni programmatorie disposte per il centro storico
ai  sensi  dell'art. 4  del  decreto-legge  9  dicembre 1986, n. 832,
convertito  con  legge  6  febbraio  1987,  n. 15, le cui facolta' di
intervento  debbono  considerarsi  interamente  comprese  ed ampliate
dalle presenti disposizioni;
      g) subordinare   alla   previa   realizzazione   di  iniziative
commerciali   specifiche   nel  centro  storico,  l'utilizzazione  di
opportunita' previste in altre parti del territorio;
      h) stabilire,  per  un  periodo di tempo non superiore a 2 anni
dall'approvazione  dello  strumento,  contenuti  limiti di superficie
minima  per ristrette categorie di esercizi la cui eccessiva presenza
al  centro  storico  risulti  di comprovato ostacolo alla mobilita' e
ricambio della rete distributiva;
      i) stabilire   priorita'   o   obblighi  di  contestualita'  di
realizzazione di iniziative;
      j) prevedere particolari agevolazioni per attivita' commerciali
a   carattere   fortemente   innovativo  ed  alternativo  all'offerta
esistente nonche' a favore di iniziative, debitamente documentate, di
commercio  equo a solidale, gestito da organismi senza fini di lucro,
formalmente riconosciuti;
      k) esonerare  in  tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo di
chiusura domenicale o festiva;
      l) esonerare  in  tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo di
chiusura infrasettimanale;
      m) disciplinare l'apertura notturna degli esercizi in modo piu'
ampio rispetto al resto del territorio;
      n) stabilire  disposizioni  in  materia  di  arredo urbano e di
razionalizzazione degli edifici.
    2.  Al  fine  di  perseguire  una reale integrazione dell'offerta
commerciale   tra   centro  storico  e  periferia,  evitando  bruschi
mutamenti  della  disciplina  giuridica  e  l'insorgere di rendite da
posizione,  il  centro  storico  puo'  essere suddiviso in due o piu'
fasce  contigue  o  concentriche nelle quali l'uso degli strumenti di
indirizzo di cui al comma l e' disposto con criteri di gradualita'.
    3.  I  comuni  che  alla data di entrata in vigore della presente
legge  risultino  gia' dotati di strumenti analoghi a quello previsto
dall'art. 21  possono procedere alla loro integrazione, adeguamento o
semplice  riconferma  nei  termini  indicati  al  comma  dello stesso
articolo.
    4.  Limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico,
archeologico, artistico ed ambientale non ubicati nel centro storico,
i   comuni   possono  disporre  vincoli  di  carattere  dimensionale,
merceologico   o   tipologico   agli   insediamenti  delle  attivita'
commerciali,  nei  limiti  strettamente  necessari  alle  esigenze di
tutela.
    5. Le  disposizioni  dell'art.  21  e  quelle  di cui al presente
articolo  possono  essere  estese  dai comuni ai centri storici delle
principali frazioni e dei nuclei minori.