Art. 22. Modalita' degli interventi 1. I comuni, per le finalita' di cui all'art. 21, possono: a) sottoporre le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato alle procedure di valutazione di impatto di cui all'art. 23; b) esonerare in tutto o in parte dagli obblighi di concentrazione, accorpamento o reimpiego del personale per l'apertura di medie strutture di vendita o disporre altri incentivi, anche fiscali o tariffari, per la nascita della piccola e media distribuzione, compresa la possibilita' di insediamento delle medie strutture di tipo M2 anche in assenza dello strumento previsto all'art. 19; c) disporre la temporanea intrasferibilita' delle nuove attivita' sorte nel centro storico, per periodi non superiori a 3 anni dal loro insediamento; d) differenziare le attivita' commerciali e la relativa disciplina giuridica con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico ovvero, previa intesa con le rappresentanze di categoria degli operatori, qualitativo, sempre che cio' contribuisca ad un ampliamento di opportunita' di insediamento nel centro storico; e) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un grave ed evidente contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali; f) rinnovare o confermare, con o senza modificazioni, esclusivamente per le finalita' di cui alle lettere d) ed e), eventuali disposizioni programmatorie disposte per il centro storico ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con legge 6 febbraio 1987, n. 15, le cui facolta' di intervento debbono considerarsi interamente comprese ed ampliate dalle presenti disposizioni; g) subordinare alla previa realizzazione di iniziative commerciali specifiche nel centro storico, l'utilizzazione di opportunita' previste in altre parti del territorio; h) stabilire, per un periodo di tempo non superiore a 2 anni dall'approvazione dello strumento, contenuti limiti di superficie minima per ristrette categorie di esercizi la cui eccessiva presenza al centro storico risulti di comprovato ostacolo alla mobilita' e ricambio della rete distributiva; i) stabilire priorita' o obblighi di contestualita' di realizzazione di iniziative; j) prevedere particolari agevolazioni per attivita' commerciali a carattere fortemente innovativo ed alternativo all'offerta esistente nonche' a favore di iniziative, debitamente documentate, di commercio equo a solidale, gestito da organismi senza fini di lucro, formalmente riconosciuti; k) esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo di chiusura domenicale o festiva; l) esonerare in tutto o in parte gli esercizi dall'obbligo di chiusura infrasettimanale; m) disciplinare l'apertura notturna degli esercizi in modo piu' ampio rispetto al resto del territorio; n) stabilire disposizioni in materia di arredo urbano e di razionalizzazione degli edifici. 2. Al fine di perseguire una reale integrazione dell'offerta commerciale tra centro storico e periferia, evitando bruschi mutamenti della disciplina giuridica e l'insorgere di rendite da posizione, il centro storico puo' essere suddiviso in due o piu' fasce contigue o concentriche nelle quali l'uso degli strumenti di indirizzo di cui al comma l e' disposto con criteri di gradualita'. 3. I comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino gia' dotati di strumenti analoghi a quello previsto dall'art. 21 possono procedere alla loro integrazione, adeguamento o semplice riconferma nei termini indicati al comma dello stesso articolo. 4. Limitatamente alle aree o agli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale non ubicati nel centro storico, i comuni possono disporre vincoli di carattere dimensionale, merceologico o tipologico agli insediamenti delle attivita' commerciali, nei limiti strettamente necessari alle esigenze di tutela. 5. Le disposizioni dell'art. 21 e quelle di cui al presente articolo possono essere estese dai comuni ai centri storici delle principali frazioni e dei nuclei minori.