Art. 23.
                  Valutazione d'impatto commerciale
    1.  I  comuni,  ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1, lettera c) del
decreto,  fino  alla data del 24 aprile 2001, salvo proroghe disposte
dalla normativa nazionale possono sottoporre a valutazione di impatto
commerciale  le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato,
sospendendone  o  inibendone gli effetti, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
    2.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 10,  comma 1,
lettera c)  del  decreto,  possono essere sottoposte a valutazione di
impatto esclusivamente le comunicazioni concernenti:
      l'apertura  di  esercizi  commerciali  di  vicinato  nei centri
storici e solo a decorrere dalla data di approvazione dello specifico
strumento  di  incentivazione  di cui all'art. 21 ed in conformita' a
quanto nello stesso previsto;
      l'apertura  di  esercizi  commerciali  nelle aree sovracomunali
configurabili come unico bacino di utenza, limitatamente alle zone ad
alta densita' commerciale di cui all'art. 6, comma 2.
    3.  Ai  fini  della  valutazione  di  impatto, di cui al presente
articolo,   e'   equiparato   all'apertura   di  nuovo  esercizio  il
trasferimento da altra zona.
    4.  In  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 10,  comma 3,
lettera c) del decreto, la valutazione di impatto del nuovo esercizio
e'   effettuata   con   riferimento  all'apparato  distributivo  gia'
esistente,  al  tessuto  urbano o a programmi di qualificazione della
rete  commerciale,  compresi  gli  strumenti  previsti  nei  presenti
indirizzi,  ed e' finalizzata a conseguire il passaggio graduale alla
disciplina  prevista  dal  decreto.  A tal fine i comuni provvedono a
disporre  un  graduale allentamento dei vincoli di insediamento delle
attivita'  commerciali,  articolato  per  tappe  temporali  cosi'  da
evitare  un  repentino  effetto  di liberalizzazione allo scadere del
termine di cui al comma 1.
    5. Per tessuto urbano, ai fini del precedente comma, si intendono
le  attivita'  economiche,  residenziali  ed  i  servizi  di  diretto
interesse per la rete distributiva.
    6. Al fine di conseguire la massima trasparenza e semplificazione
del  procedimento  amministrativo, i comuni che intendono attivare la
procedura  di  impatto  provvedono  a  definirne  i presupposti e gli
elementi  necessari  affinche'  gli  interessati passano procedere in
proprio   ad   effettuare   la   prevista  valutazione  d'impatto  ed
autocertificarne  l'esito,  in conformita' a quanto disposto all'art.
7,  comma  2,  lettera  d)  del decreto, ferma restando la successiva
verifica  della  correttezza  ad  opera  del comune nel termine di 30
giorni ivi previsto.