Art. 23. Valutazione d'impatto commerciale 1. I comuni, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto, fino alla data del 24 aprile 2001, salvo proroghe disposte dalla normativa nazionale possono sottoporre a valutazione di impatto commerciale le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato, sospendendone o inibendone gli effetti, nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 2. In conformita' a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto, possono essere sottoposte a valutazione di impatto esclusivamente le comunicazioni concernenti: l'apertura di esercizi commerciali di vicinato nei centri storici e solo a decorrere dalla data di approvazione dello specifico strumento di incentivazione di cui all'art. 21 ed in conformita' a quanto nello stesso previsto; l'apertura di esercizi commerciali nelle aree sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza, limitatamente alle zone ad alta densita' commerciale di cui all'art. 6, comma 2. 3. Ai fini della valutazione di impatto, di cui al presente articolo, e' equiparato all'apertura di nuovo esercizio il trasferimento da altra zona. 4. In conformita' a quanto disposto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del decreto, la valutazione di impatto del nuovo esercizio e' effettuata con riferimento all'apparato distributivo gia' esistente, al tessuto urbano o a programmi di qualificazione della rete commerciale, compresi gli strumenti previsti nei presenti indirizzi, ed e' finalizzata a conseguire il passaggio graduale alla disciplina prevista dal decreto. A tal fine i comuni provvedono a disporre un graduale allentamento dei vincoli di insediamento delle attivita' commerciali, articolato per tappe temporali cosi' da evitare un repentino effetto di liberalizzazione allo scadere del termine di cui al comma 1. 5. Per tessuto urbano, ai fini del precedente comma, si intendono le attivita' economiche, residenziali ed i servizi di diretto interesse per la rete distributiva. 6. Al fine di conseguire la massima trasparenza e semplificazione del procedimento amministrativo, i comuni che intendono attivare la procedura di impatto provvedono a definirne i presupposti e gli elementi necessari affinche' gli interessati passano procedere in proprio ad effettuare la prevista valutazione d'impatto ed autocertificarne l'esito, in conformita' a quanto disposto all'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto, ferma restando la successiva verifica della correttezza ad opera del comune nel termine di 30 giorni ivi previsto.