Art. 24. Progetti integrati di rivitalizzazione delle realta' minori 1. I comuni possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in posizione isolata dal capoluogo comunale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto. 2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi piu' idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessita' nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il comune e' dotato; puo' inoltre prevedere la creazione di centri polifunzionali di servizi, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autaveicolare. Il progetto e' approvato previo esperimento della procedura partecipativa di cui all'art. 19, comma 2. 3. Per centri polifunzionali di servizi, ai sensi delle presenti disposizioni si intendono un esercizio commerciale, o piu' esercizi in unica struttura o complesso, cui si associano almeno altri quattro servizi, autonomamente configurati o inseriti nell'esercizio o negli esercizi stessi tra quelli individuati nel regolamento di cui all'art. 49. 4. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere rilasciate dai comuni autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande o alla vendita di giornali e riviste, in deroga ad eventuali vincoli di natura commerciale discendenti dalla normativa comunale o regionale, dando comunque priorita' agli operatori esistenti che intendano trasferire la loro attivita'. Nei centri possono essere disposti esoneri dai tributi locali. 5. E' in facolta' dei comuni prevedere l'intrasferibilita' di attivita' dai centri palifunzionali di servizi, per un periodo non superiore a tre anni dalla loro apertura. In ogni caso, qualora decorso detto termine, un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande si trasferisca al di fuori del centro polifunzionale, lo stesso non puo' essere reintegrato con la procedura di cui al comma 4. 6. Qualora nel comune gia' esistano spontanei addensamenti di servizi o attivita', che, tenuto conto dell'afflusso di persone e della collocazione, gia' parzialmente assolvano alle funzioni di servizio di cui al presente articolo, i centri polifunzionali di servizi sono creati mediante il loro potenziamento 7. In deroga al disposto del comma 1, i comuni appartenenti alla classe IV possono istituire centri polifunzionali di servizi anche nel capoluogo comunale.