Art. 24.
     Progetti integrati di rivitalizzazione delle realta' minori
    1.   I  comuni  possono  dotarsi  di  un  progetto  integrato  di
rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio
territorio  aventi  popolazione inferiore a 3.000 abitanti e poste in
posizione  isolata  dal  capoluogo  comunale,  ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera a) del decreto.
    2.  Il  progetto  di  cui  al comma 1 prevede gli interventi piu'
idonei  a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed
almeno  la  permanenza  di  quello  di prima necessita' nelle aree di
minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di
indirizzo  commerciale  di  cui  il  comune  e'  dotato; puo' inoltre
prevedere  la  creazione  di centri polifunzionali di servizi, tenuto
conto  dei  punti  di maggiore  richiamo o transito autaveicolare. Il
progetto    e'   approvato   previo   esperimento   della   procedura
partecipativa di cui all'art. 19, comma 2.
    3.  Per centri polifunzionali di servizi, ai sensi delle presenti
disposizioni  si  intendono un esercizio commerciale, o piu' esercizi
in unica struttura o complesso, cui si associano almeno altri quattro
servizi,  autonomamente configurati o inseriti nell'esercizio o negli
esercizi  stessi  tra  quelli  individuati  nel  regolamento  di  cui
all'art. 49.
    4. Nei centri polifunzionali di servizi possono essere rilasciate
dai comuni autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande
o  alla vendita di giornali e riviste, in deroga ad eventuali vincoli
di   natura   commerciale  discendenti  dalla  normativa  comunale  o
regionale,  dando  comunque  priorita'  agli  operatori esistenti che
intendano  trasferire  la  loro  attivita'. Nei centri possono essere
disposti esoneri dai tributi locali.
    5.  E'  in  facolta'  dei comuni prevedere l'intrasferibilita' di
attivita'  dai  centri  palifunzionali di servizi, per un periodo non
superiore  a  tre  anni  dalla  loro  apertura. In ogni caso, qualora
decorso  detto  termine, un pubblico esercizio di somministrazione di
alimenti   e   bevande   si   trasferisca  al  di  fuori  del  centro
polifunzionale,   lo  stesso  non  puo'  essere  reintegrato  con  la
procedura di cui al comma 4.
    6.  Qualora  nel  comune  gia' esistano spontanei addensamenti di
servizi  o  attivita',  che,  tenuto conto dell'afflusso di persone e
della  collocazione,  gia'  parzialmente  assolvano  alle funzioni di
servizio  di  cui  al  presente  articolo, i centri polifunzionali di
servizi sono creati mediante il loro potenziamento
    7.  In deroga al disposto del comma 1, i comuni appartenenti alla
classe  IV  possono  istituire centri polifunzionali di servizi anche
nel capoluogo comunale.