Art. 25. Orari delle attivita' commerciali 1. I comuni, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi degli articoli 11 e seguenti del decreto, disciplinano gli orari di tutte le attivita' di vendita al dettaglio, anche in modo differenziato. In assenza di specifiche disposizioni, a tutte le attivita' di vendita al dettaglio si applicano quelle previste per gli esercizi commerciali al dettaglio in area privata. 2. Gli orari delle attivita' commerciali debbono rispondere alla finalita' di massimo servizio per il consumotare, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro dipendente e di tutela della qualita' della vita degli operatori, con particolare riferimento alla piccola impresa a conduzione familiare. 3. Il centro commerciale, come definito all'art. 4, comma 1, lettera g) del decreto, effettua un orario unico ed eventuali chiusure uniche per tutte le attivita' commerciali artigianali e di servizi in esso presenti, stabilito sulla base della merceologia prevalente nel centro stesso. 4. Le rivendite di generi di monopolio che, oltre a questi, vendono esclusivamente i prodotti previsti nella relativa tabella speciale, seguono i turni e gli orari di apertura previsti dalla specifica normativa sulle rivendite. 5. Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto, nell'ambito della fascia oraria 7-22 ciascun operatore sceglie il proprio orario di apertura, per un massimo di 13 ore giornaliere, con o senza interruzioni, il cui rispetto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o di chiusura posticipata. La scelta e' comunicata al comune e ne viene data conoscenza al consumatore mediante apposito cartello o altro mezzo equipollente. L'orario scelto puo' essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni. 6. L'orario e' inteso come facolta' e non obbligo di apertura, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 4 lettera b) e comma 5 lettera a) del decreto. 7. I comuni possono consentire l'apertura notturna per una percentuale di esercizi non superiore al 5 per cento a livello di intero territorio comunale o, per i comuni della classi I e II, a livello di zona. Gli operatori interessati inoltrano istanza in carta semplice al comune che procede a definire le turnazioni sulla base di apposita ordinanza che stabilisce altresi', tempi, criteri, modalita' e caratteristiche. 8. I comuni possono intervenire eccezionalmente per rimuovere gravi disservizi causati da ferie, anche organizzando servizi alternativi, ovvero promovendo accordi tra le rappresentanze degli operatori, consumatori e lavoratori dipendenti per la definizione di scaglionamenti e turnazioni.