Art. 25.
                  Orari delle attivita' commerciali
    1.  I  comuni,  nell'ambito  dei  poteri di cui all'art. 36 della
legge  8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi degli articoli 11 e seguenti
del  decreto, disciplinano gli orari di tutte le attivita' di vendita
al  dettaglio,  anche in modo differenziato. In assenza di specifiche
disposizioni,  a  tutte  le  attivita'  di  vendita  al  dettaglio si
applicano  quelle  previste per gli esercizi commerciali al dettaglio
in area privata.
    2.  Gli orari delle attivita' commerciali debbono rispondere alla
finalita'  di massimo servizio per il consumotare, nel rispetto delle
norme  e  delle relazioni sindacali in materia di lavoro dipendente e
di  tutela della qualita' della vita degli operatori, con particolare
riferimento alla piccola impresa a conduzione familiare.
    3.  Il  centro  commerciale,  come  definito all'art. 4, comma 1,
lettera  g)  del  decreto,  effettua  un  orario  unico  ed eventuali
chiusure  uniche  per tutte le attivita' commerciali artigianali e di
servizi  in  esso  presenti,  stabilito  sulla base della merceologia
prevalente nel centro stesso.
    4.  Le  rivendite  di  generi  di  monopolio che, oltre a questi,
vendono  esclusivamente  i  prodotti  previsti nella relativa tabella
speciale,  seguono  i  turni  e  gli orari di apertura previsti dalla
specifica normativa sulle rivendite.
    5.  Ai  sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto, nell'ambito della
fascia  oraria  7-22  ciascun  operatore sceglie il proprio orario di
apertura,  per  un  massimo  di  13  ore  giornaliere,  con  o  senza
interruzioni,  il  cui  rispetto  deve  intendersi  come  divieto  di
apertura   anticipata   o  di  chiusura  posticipata.  La  scelta  e'
comunicata  al  comune  e  ne  viene  data  conoscenza al consumatore
mediante  apposito  cartello  o  altro  mezzo  equipollente. L'orario
scelto puo' essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni.
    6.  L'orario  e'  inteso come facolta' e non obbligo di apertura,
fatta  salva  l'applicazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 4
lettera b) e comma 5 lettera a) del decreto.
    7.  I  comuni  possono  consentire  l'apertura  notturna  per una
percentuale  di  esercizi  non  superiore al 5 per cento a livello di
intero  territorio  comunale  o,  per i comuni della classi I e II, a
livello di zona. Gli operatori interessati inoltrano istanza in carta
semplice al comune che procede a definire le turnazioni sulla base di
apposita ordinanza che stabilisce altresi', tempi, criteri, modalita'
e caratteristiche.
    8.  I  comuni  possono  intervenire eccezionalmente per rimuovere
gravi   disservizi  causati  da  ferie,  anche  organizzando  servizi
alternativi,  ovvero  promovendo  accordi tra le rappresentanze degli
operatori,  consumatori e lavoratori dipendenti per la definizione di
scaglionamenti e turnazioni.