Art. 26. Comuni a prevalente economia turistica e citta' d'arte 1. La liberta' di determinazione senza vincoli degli orari di vendita da parte degli operatori, di cui all'art. 12 del decreto, si applica: a) ai comuni a prevalente economia turistica o citta' d'arte, relativamente alle zone del territorio aventi tali caratteristiche e nei periodi di maggiore afflusso turistico; b) ai centri storici dei comuni dell'Umbria, qualora detti centri siano riconosciuti dai comuni, nell'apposito strumento di cui all'art. 21, come zone a prevalente economia turistica o ricche di patrimonio artistico ed entro i limiti temporali eventualmente stabiliti dai comuni stessi; c) in tutti i centri storici dei comuni dell'Umbria nel periodo pasquale e nei mesi, non superiori a tre, scelti dai comuni. 2. Al fine di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 le zone del territorio aventi economia prevalentemente turistica a ricche di patrimonio artistico sono incluse in apposito elenco predisposto dalla giunta regionale, in attuazione dell'art. 12, comma 3, del decreto, su proposta dei comuni interessati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'elenco e' predisposto tenuto conto dei seguenti criteri: a) rapporto tra popolazione residente, numero di posti letto, numero delle presenze turistiche, numero di strutture di ristorazione e ricettive e relativo dato occupazionale e loro valore assoluto; b) attrattivita' presenti nel territorio, in termini di patrimonio naturalistico, storico-artistico e di fruizione del tempo libero; c) presenza di manifestazioni di richiamo. 3. La traduzione in parametri numerici dei criteri di cui al comma 2 e' deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 4. Gli accordi per assicurare all'utenza idonei livelli di servizio e di informazione nei comuni e nelle zone di cui al comma 3, previsti all'art. 12, comma 2 del decreto, hanno ad oggetto l'autoregolamentazione degli orari e di eventuali chiusure, anche per mezzo di turni. Tali accordi sano promossi, in particolare, nei comuni superiori a 5.000 abitanti.