Art. 26.
       Comuni a prevalente economia turistica e citta' d'arte
    1.  La  liberta'  di  determinazione senza vincoli degli orari di
vendita  da parte degli operatori, di cui all'art. 12 del decreto, si
applica:
      a) ai  comuni  a prevalente economia turistica o citta' d'arte,
relativamente  alle zone del territorio aventi tali caratteristiche e
nei periodi di maggiore afflusso turistico;
      b) ai  centri  storici  dei  comuni  dell'Umbria, qualora detti
centri  siano riconosciuti dai comuni, nell'apposito strumento di cui
all'art. 21,  come  zone  a prevalente economia turistica o ricche di
patrimonio  artistico  ed  entro  i  limiti  temporali  eventualmente
stabiliti dai comuni stessi;
      c) in tutti i centri storici dei comuni dell'Umbria nel periodo
pasquale e nei mesi, non superiori a tre, scelti dai comuni.
    2. Al fine di quanto previsto alla lettera a) del comma 1 le zone
del  territorio aventi economia prevalentemente turistica a ricche di
patrimonio  artistico  sono  incluse  in  apposito elenco predisposto
dalla  giunta  regionale,  in  attuazione  dell'art. 12, comma 3, del
decreto,  su  proposta  dei  comuni  interessati,  entro  180  giorni
dall'entrata  in vigore della presente legge. L'elenco e' predisposto
tenuto conto dei seguenti criteri:
      a) rapporto  tra  popolazione residente, numero di posti letto,
numero delle presenze turistiche, numero di strutture di ristorazione
e ricettive e relativo dato occupazionale e loro valore assoluto;
      b) attrattivita'   presenti   nel  territorio,  in  termini  di
patrimonio  naturalistico, storico-artistico e di fruizione del tempo
libero;
      c) presenza di manifestazioni di richiamo.
    3.  La  traduzione  in  parametri  numerici dei criteri di cui al
comma 2  e'  deliberata dalla giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare permanente.
    4.  Gli  accordi  per  assicurare  all'utenza  idonei  livelli di
servizio e di informazione nei comuni e nelle zone di cui al comma 3,
previsti   all'art. 12,   comma  2  del  decreto,  hanno  ad  oggetto
l'autoregolamentazione degli orari e di eventuali chiusure, anche per
mezzo  di  turni.  Tali  accordi  sano  promossi, in particolare, nei
comuni superiori a 5.000 abitanti.