Art. 27. Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto, gli operatori effettuano la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 26. 2. Ai fini di conseguire una maggiore uniformita' a livello regionale, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, facoltativamente disposta dai comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto deve coincidere con il lunedi' mattina, il giovedi' pomeriggio o il sabato pomeriggio. 3. Onde garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza nell'arco dell'intera settimana, e' in facolta' dei comuni di: a) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei giorni indicati, anche, qualora se ne ravvisi l'opportunita', sulla base di apposite turnazioni; b) prevedere che, per lo stesso settore merceologico, la chiusura infrasettimanale avvenga in un giorno in alcune zone e in altro giorno in altre zone. 4. In ogni caso qualora nell'arco della settimana vi siano altre festivita', non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale. 5. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte previo parere obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria degli operatori, dei consumatori e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello locale o, in assenza provinciale. 6. Ferme restando le disposizioni particolari per i centri storici e le altre aree di interesse turistico o artistico nonche' per il mese di dicembre, la facolta' dei comuni di esonero dalla chiusura domenicale e festiva, di cui all'art. 11, comma 5, del decreto, non puo' superare le ulteriori 8 domeniche o festivita' annue. Sono esclusi dalla deroga i giorni del 1o gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1o maggio, domenica di Pasqua, 25 e 26 dicembre. Il divieto di deroga si estende anche al lunedi' di Pasqua, salvo che per i centri storici e le altre aree di interesse turistico o artistico. 7. I comuni, su conforme parere delle Associazioni degli imprenditori, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori, possono stabilire che nei giorni festivi in cui e' ammessa l'apertura, questa riguardi un numero limitato di esercizi sulla base di apposite turnazioni.