Art. 27.
          Chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale
    1.  Ai  sensi  dell'art. 11,  comma 4, del decreto, gli operatori
effettuano  la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e
festivi, fatta eccezione per quanto disposto all'art. 26.
    2.  Ai  fini  di  conseguire  una maggiore  uniformita' a livello
regionale,   la   mezza   giornata   di   chiusura  infrasettimanale,
facoltativamente  disposta dai comuni ai sensi dell'art. 11, comma 4,
del  decreto  deve  coincidere  con  il  lunedi' mattina, il giovedi'
pomeriggio o il sabato pomeriggio.
    3.  Onde  garantire un approvvigionamento ininterrotto all'utenza
nell'arco dell'intera settimana, e' in facolta' dei comuni di:
      a) prevedere  che,  per  lo  stesso  settore  merceologico,  la
chiusura  infrasettimanale possa essere effettuata in uno o altro dei
giorni  indicati,  anche, qualora se ne ravvisi l'opportunita', sulla
base di apposite turnazioni;
      b) prevedere  che,  per  lo  stesso  settore  merceologico,  la
chiusura  infrasettimanale  avvenga  in un giorno in alcune zone e in
altro giorno in altre zone.
    4.  In ogni caso qualora nell'arco della settimana vi siano altre
festivita', non sussiste obbligo di chiusura infrasettimanale.
    5.  Le  determinazioni  di  cui  al  comma 3, sono assunte previo
parere  obbligatorio e non vincolante delle associazioni di categoria
degli     operatori,     dei    consumatori    e    dei    lavoratori
dipendenti maggiormente   rappresentative  a  livello  locale  o,  in
assenza provinciale.
    6.  Ferme  restando  le  disposizioni  particolari  per  i centri
storici  e  le  altre aree di interesse turistico o artistico nonche'
per  il  mese  di dicembre,  la  facolta' dei comuni di esonero dalla
chiusura  domenicale  e  festiva,  di  cui  all'art. 11, comma 5, del
decreto,  non  puo'  superare  le  ulteriori 8 domeniche o festivita'
annue.  Sono esclusi dalla deroga i giorni del 1o gennaio, 6 gennaio,
25 aprile,  1o maggio,  domenica  di  Pasqua,  25  e  26 dicembre. Il
divieto  di  deroga  si estende anche al lunedi' di Pasqua, salvo che
per  i  centri  storici  e  le  altre  aree  di interesse turistico o
artistico.
    7.   I  comuni,  su  conforme  parere  delle  Associazioni  degli
imprenditori,  dei  lavoratori  dipendenti e dei consumatori, possono
stabilire che nei giorni festivi in cui e' ammessa l'apertura, questa
riguardi  un  numero  limitato  di  esercizi  sulla  base di apposite
turnazioni.