Art. 28.
                        Disposizioni speciali
    1.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto,
per  esercizi  specializzati  si  intendono quelli che trattano uno o
piu'  prodotti  ivi  indicati  su  una  superficie di vendita pari ad
almeno l'80 per cento della superficie di vendita totale.
    2.  Al  fine di quanto previsto all'art. 13, comma 2, del decreto
in  materia  di  approvvigionamento di prodotti alimentari in caso di
festivita'   consecutive,   gli  operatori  commerciali  del  settore
alimentare  possono aprire gli esercizi nei giorni festivi successivi
al primo, con orario fino alle ore 13.