Art. 28. Disposizioni speciali 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto, per esercizi specializzati si intendono quelli che trattano uno o piu' prodotti ivi indicati su una superficie di vendita pari ad almeno l'80 per cento della superficie di vendita totale. 2. Al fine di quanto previsto all'art. 13, comma 2, del decreto in materia di approvvigionamento di prodotti alimentari in caso di festivita' consecutive, gli operatori commerciali del settore alimentare possono aprire gli esercizi nei giorni festivi successivi al primo, con orario fino alle ore 13.