Art. 29.
                       Vendite di liquidazione
    1.   L'operatore   che   intenda   effettuare   una   vendita  di
liquidazione, cosi' come definita dall'art. 15, comma 2, del decreto,
deve  darne  comunicazione  al  comune,  con lettera raccomandata con
avviso  di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data in cui deve
avere inizio. La comunicazione deve contenere:
      a) in   caso  di  liquidazione  per  cessazione  dell'attivita'
commerciale, dichiarazione di cessazione all'attivita';
      b) in  caso  di  liquidazione  per la cessione d'azienda, copia
dell'atto pubblico o scrittura privata registrata;
      c) in  caso  di liquidazione per trasferimento in altri locali,
copia  della  comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi
di  vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente
a prova della disponibilita' dei nuovi locali;
      d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali,
dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a
100.000  lire, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10
milioni,  da  comprovare  successivamente  con  copia  delle fatture,
oppure  per  lavori  comportanti  una  sospensione dell'attivita' per
almeno 20 giorni;
      e) per  tutti  i  tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione
dei   locali   in   cui  deve  essere  effettuata,  che  in  caso  di
trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine
della vendita le merci oggetto della stessa.
    2.  Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in tutto
l'anno  per una durata massima di sei settimane; nei casi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, la durata massima e' di 13 settimane.
    3.  Durante  le vendite di liquidazione e' vietato introdurre nei
locali ulteriori merci oggetto di liquidazione.