Art. 29. Vendite di liquidazione 1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione, cosi' come definita dall'art. 15, comma 2, del decreto, deve darne comunicazione al comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere: a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attivita' commerciale, dichiarazione di cessazione all'attivita'; b) in caso di liquidazione per la cessione d'azienda, copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata; c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilita' dei nuovi locali; d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali, dichiarazione di esecuzione dei lavori per un importo non inferiore a 100.000 lire, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture, oppure per lavori comportanti una sospensione dell'attivita' per almeno 20 giorni; e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita le merci oggetto della stessa. 2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in tutto l'anno per una durata massima di sei settimane; nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la durata massima e' di 13 settimane. 3. Durante le vendite di liquidazione e' vietato introdurre nei locali ulteriori merci oggetto di liquidazione.