Art. 3. Classificazione dei comuni 1. Ai fini dell'applicazione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto, nonche' di ogni altra disposizione contenuta nella presente legge che faccia riferimento a categorie dimensionali-economiche dei comuni, gli stessi sono suddivisi nelle seguenti classi: Classe I - Comprendente i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; Classe Il - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 50.000 abitanti; Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 10.000 abitanti; Classe IV - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 2. Ai comuni delle classi I e II si applicano i limiti dimensionali superiori, tra quelli previsti per le medie e grandi strutture di vendita, all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto; ai comuni delle classi III e IV si applicano i limiti inferiori. 3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici anche mediante l'inserimento di attivita' di servizio alla popolazione residente e che fungano da elemento di richiamo e di propulsione per altre attivita' commerciali, anche dei comuni appartenenti alle classi III e IV, trovano applicazione i limiti dimensionali superiori delle tipologie di esercizio tra quelli previsti dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto. 4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare e' quella registrata dal servizio anagrafico del comune al 31 dicembre di ogni anno.