Art. 3.
                     Classificazione dei comuni
    1.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  limiti  dimensionali di cui
all'art.  4,  comma  1,  lettere d), e) ed f) del decreto, nonche' di
ogni  altra  disposizione  contenuta  nella presente legge che faccia
riferimento  a  categorie  dimensionali-economiche  dei  comuni,  gli
stessi sono suddivisi nelle seguenti classi:
      Classe  I  -  Comprendente i comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti;
     Classe  Il  - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra
10.000 e 50.000 abitanti;
      Classe III - Comprendente i comuni con popolazione compresa tra
3.000 e 10.000 abitanti;
      Classe  IV  - Comprendente i comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti.
    2.  Ai  comuni  delle  classi  I  e  II  si  applicano  i  limiti
dimensionali  superiori,  tra  quelli  previsti per le medie e grandi
strutture  di  vendita, all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del
decreto;  ai  comuni  delle  classi  III  e  IV si applicano i limiti
inferiori.
    3.  In  attuazione  di quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del
decreto, al fine di promuovere la rivitalizzazione dei centri storici
anche   mediante   l'inserimento   di   attivita'  di  servizio  alla
popolazione  residente  e  che  fungano  da elemento di richiamo e di
propulsione   per  altre  attivita'  commerciali,  anche  dei  comuni
appartenenti  alle  classi  III  e  IV, trovano applicazione i limiti
dimensionali  superiori  delle  tipologie  di  esercizio  tra  quelli
previsti dall'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto.
    4. Ai fini del presente articolo la popolazione da considerare e'
quella  registrata  dal servizio anagrafico del comune al 31 dicembre
di ogni anno.