Art. 30. Vendite di fine stagione o saldi 1. Ai fini dell'art. 15, comma 3, del decreto, per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo si intendono: a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere; b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima; c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio; d) gli articoli sportivi; e) articoli di elettronica; f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi e pasquali al termine del periodo natalizio e pasquale. 2. I comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni di categoria degli operatori commerciali. 3. La vendita di fine stagione, quale che sia l'estensione merceologica dell'autorizzazione, concerne esclusivamente i prodotti di cui al comma 1 ed eventualmente quelli di cui al comma 2. A tal fine gli esercenti provvedono, durante il periodo di saldo, a separare nettamente i prodotti oggetto della vendita straordinaria da quelli che sono venduti al prezzo ordinario. 4. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazioine al comune, almeno 15 giorni prima, contenente: a) l'indicazione dei prodotti oggetto della vendita; b) la sede dell'esercizio; c) l'indicazione delle modalita' di separazione dei prodotti posti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri. 5. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali. 6. Il periodo di effettuazione dei saldi viene disciplinato con il regolamento di cui all'art. 49. Art. 31. Vendite promozionali 1. Le vendite promozionali di prodotti indicati nell'art. 30, comma 1 lettera a) b), c) e d) possono essere effettuate esclusivamente nei seguenti periodi: 1o ottobre-30 novembre; 1o aprile-31 maggio. 2. Le vendite promozionali di altri prodotti possono essere effettuate in qualsiasi momento dell'anno, con preavviso al comune di almeno 15 giorni. 3. Le vendite promozionali hanno durata non superiore a giorni 30 e non possono susseguirsi l'una all'altra nel medesimo punto di vendita se non decorse almeno tre settimane; delle stesse e' dato previo avviso al comune. 4. Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di casalinghi ed altri prodotti per la casa, l'igiene e la pulizia non sono sottoposte ad alcuna formalita', ne' ai limiti temporali di cui al comma 2.