Art. 30.
                  Vendite di fine stagione o saldi
    1.  Ai  fini  dell'art.  15, comma 3, del decreto, per prodotti a
carattere  stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non
venduti entro un certo periodo di tempo si intendono:
      a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
      b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
      c) le  calzature,  pelletterie,  gli articoli di valigeria e da
viaggio;
      d) gli articoli sportivi;
      e) articoli di elettronica;
      f) le  confezioni  ed  i prodotti tipici natalizi e pasquali al
termine del periodo natalizio e pasquale.
    2.  I  comuni  possono  estendere l'elenco dei prodotti di cui al
comma  1,  sulla  base  di  valutazione  degli usi locali, sentite le
Associazioni di categoria degli operatori commerciali.
    3.  La  vendita  di  fine  stagione,  quale  che sia l'estensione
merceologica  dell'autorizzazione, concerne esclusivamente i prodotti
di  cui  al  comma 1 ed eventualmente quelli di cui al comma 2. A tal
fine  gli  esercenti  provvedono,  durante  il  periodo  di  saldo, a
separare nettamente i prodotti oggetto della vendita straordinaria da
quelli che sono venduti al prezzo ordinario.
    4.  L'esercente  che  intende  effettuare  una  vendita  di  fine
stagione  o  saldo  deve  darne  comunicazioine  al comune, almeno 15
giorni prima, contenente:
      a) l'indicazione dei prodotti oggetto della vendita;
      b) la sede dell'esercizio;
      c) l'indicazione  delle  modalita'  di separazione dei prodotti
posti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri.
    5.  Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate
al pubblico come tali.
    6.  Il  periodo di effettuazione dei saldi viene disciplinato con
il regolamento di cui all'art. 49.
Art. 31.
                        Vendite promozionali
    1.  Le  vendite  promozionali  di prodotti indicati nell'art. 30,
comma   1   lettera   a)  b),  c)  e  d)  possono  essere  effettuate
esclusivamente nei seguenti periodi:
      1o ottobre-30 novembre;
      1o aprile-31 maggio.
    2.  Le  vendite  promozionali  di  altri  prodotti possono essere
effettuate in qualsiasi momento dell'anno, con preavviso al comune di
almeno 15 giorni.
    3. Le vendite promozionali hanno durata non superiore a giorni 30
e  non  possono  susseguirsi  l'una  all'altra  nel medesimo punto di
vendita  se  non  decorse  almeno tre settimane; delle stesse e' dato
previo avviso al comune.
    4.  Le vendite promozionali di prodotti alimentari, di casalinghi
ed  altri  prodotti  per  la  casa,  l'igiene  e  la pulizia non sono
sottoposte  ad  alcuna  formalita', ne' ai limiti temporali di cui al
comma 2.