Art. 33. Composizione e compiti 1. L'Osservatorio regionale e' composto da: l'assessore regionale al commercio, che lo presiede; sei membri in rappresentanza dei comuni, designati dall'Anci regionale; due membri, designati dall'U.P.I. regionale; due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio; cinque membri designati dalla Confcommercio dell'Umbria; due membri designati dalla Confesercenti; due membri designati dalla Lega delle cooperative dei dettaglianti e dei consumatori; un membro designato dall'Unione delle cooperative; cinque membri designati a rotazione dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo; tre membri designati dai sindacati dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativi a livello regionale. 2. Le organizzazioni degli enti locali e delle categorie rappresentate curano che la composizione delle proprie rappresentanze sia articolata e rappresentativa, sia a livello territoriale, sia in ordine alle proprie componenti interne. 3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura regionale. 4. L'Osservatorio predispone un programma annuale che e' approvato dalla giunta regionale e comunicato alla competente commissione del consiglio regionale. Per l'organizzazione delle proprie attivita' l'Osservatorio si avvale dei comuni e del sistema camerale ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera g) del decreto e, per compiti specifici, puo' anche avvalersi della collaborazione di terzi, sulla base di apposite convenzioni. 5. Il sistema informativo regionale del commercio deve consentire la valutazione della consistenza e delle caratteristiche strutturali e funzionali della rete distributiva al dettaglio, la comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale, nonche' la valutazione delle variazioni intervenute nel tempo e dei principali processi in atto. 6. Nell'ambito del sistema informativo si costituisce una banca dati regionale, in collegamento anche con il S.I.T.E.R. di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nella quale confluiscono i dati e le informazioni dei comuni, del registro delle imprese e del repertorio economico e amministrativo presenti presso le camere di commercio. A tal fine l'Osservatorio regionale promuove l'informatizzazione della gestione dei dati relativi al commercio da parte dei comuni. 7. Le modalita' di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio regionale, del sistema informativo e della banca dati regionale ed ogni altro aspetto regolamentare sono definiti dalla giunta regionale.