Art. 33.
                       Composizione e compiti
    1. L'Osservatorio regionale e' composto da:
      l'assessore regionale al commercio, che lo presiede;
      sei  membri  in  rappresentanza dei comuni, designati dall'Anci
regionale;
      due membri, designati dall'U.P.I. regionale;
      due  membri  designati  dall'unione  regionale  delle camere di
commercio;
      cinque membri designati dalla Confcommercio dell'Umbria;
      due membri designati dalla Confesercenti;
      due   membri   designati   dalla  Lega  delle  cooperative  dei
dettaglianti e dei consumatori;
      un membro designato dall'Unione delle cooperative;
      cinque  membri  designati  a  rotazione  dalle Associazioni dei
consumatori iscritte all'Albo;
      tre  membri  designati  dai sindacati dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentativi a livello regionale.
    2.   Le  organizzazioni  degli  enti  locali  e  delle  categorie
rappresentate curano che la composizione delle proprie rappresentanze
sia  articolata e rappresentativa, sia a livello territoriale, sia in
ordine alle proprie componenti interne.
    3.  I  componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del
Presidente  della  giunta regionale e restano in carica per la durata
della legislatura regionale.
    4.   L'Osservatorio   predispone  un  programma  annuale  che  e'
approvato   dalla  giunta  regionale  e  comunicato  alla  competente
commissione  del  consiglio  regionale.  Per  l'organizzazione  delle
proprie  attivita'  l'Osservatorio si avvale dei comuni e del sistema
camerale  ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera g) del decreto e, per
compiti  specifici,  puo'  anche  avvalersi  della  collaborazione di
terzi, sulla base di apposite convenzioni.
    5. Il sistema informativo regionale del commercio deve consentire
la  valutazione della consistenza e delle caratteristiche strutturali
e  funzionali  della  rete distributiva al dettaglio, la comparazione
del  fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la
rete  distributiva nazionale, nonche' la valutazione delle variazioni
intervenute nel tempo e dei principali processi in atto.
    6.  Nell'ambito  del sistema informativo si costituisce una banca
dati  regionale,  in collegamento anche con il S.I.T.E.R. di cui alla
legge  regionale  21 ottobre  1997, n. 31, nella quale confluiscono i
dati  e  le informazioni dei comuni, del registro delle imprese e del
repertorio  economico  e  amministrativo presenti presso le camere di
commercio.    A    tal   fine   l'Osservatorio   regionale   promuove
l'informatizzazione  della gestione dei dati relativi al commercio da
parte dei comuni.
    7.    Le    modalita'    di    organizzazione   e   funzionamento
dell'osservatorio  regionale,  del  sistema informativo e della banca
dati  regionale  ed  ogni  altro  aspetto regolamentare sono definiti
dalla giunta regionale.